VB contra Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:117
Date24 February 2022
Docket NumberC-262/20
Celex Number62020CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 8 – Articolo 12, lettera а) – Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Riduzione della durata normale del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Parità di trattamento»

Nella causa C‑262/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria), con decisione del 15 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2020, nel procedimento

VB

contro

Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per VB, da V. Petrova, advokat;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Valero e V. Bozhilova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché degli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VB, un dipendente del servizio dei vigili del fuoco della Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (direzione generale «Protezione antincendio e tutela della popolazione», presso il Ministero dell’Interno, Bulgaria) (in prosieguo: la «direzione generale “Protezione antincendio e tutela della popolazione”»), e la sua direzione generale, in merito al computo e alla retribuzione delle sue ore di lavoro notturno.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’articolo 8 della convenzione n. 171 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 26 giugno 1990, sul lavoro notturno prevede quanto segue:

«Le compensazioni accordate ai lavoratori notturni in materia di orario di lavoro, di salario o di simili vantaggi devono riconoscere la natura del lavoro notturno».

Diritto dellUnione

4 I considerando da 6 a 8 e 10 della direttiva 2003/88 enunciano quanto segue:

«(6) Conviene tener conto dei principi dell’[OIL] in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, compresi quelli relativi al lavoro notturno.

(7) Alcuni studi hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.

(8) Occorre limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore straordinarie, e prevedere che il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta.

(...)

(10) La situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni esige che essi beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di protezione e prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente».

5 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Durata del lavoro notturno», è così formulato:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

а) l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;

b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».

6 L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Protezione in materia di sicurezza e di salute», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

а) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento».

Diritto bulgaro

Codice del lavoro

7 L’articolo 140 del kodeks na truda (Codice del lavoro) (DV n. 26, del 1° aprile 1986, e DV n. 27, del 4 aprile 1986), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «Codice del lavoro»), prevede quanto segue:

«(1) La durata normale settimanale del lavoro notturno per una settimana lavorativa di 5 giorni lavorativi non può superare le 35 ore. La durata normale del lavoro notturno in una settimana di 5 giorni lavorativi non può superare le 7 ore.

(2) Il lavoro notturno è il lavoro eseguito tra le 22.00 e le 6.00, periodo che si estende, per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni, dalle 20.00 alle 6.00.

(...)».

Legge relativa al Ministero dell’Interno

8 L’articolo 142 della zakon za Ministerstvo na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno) (DV n. 53, del 27 giugno 2014), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al Ministero dell’Interno»), dispone quanto segue:

«1. I dipendenti del Ministero dell’Interno sono:

1) dipendenti pubblici – agenti di polizia e della direzione generale “Protezione antincendio e tutela della popolazione”;

2) dipendenti pubblici;

3) agenti contrattuali.

(...)

5. Lo status degli agenti contrattuali è regolato dalle disposizioni del Codice del lavoro e dalla presente legge.

(...)».

9 L’articolo 187 della legge relativa al Ministero dell’Interno prevede quanto segue:

«1. L’orario di lavoro normale per i dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana per una settimana lavorativa di 5 giorni.

(...)

3. La durata del lavoro dei dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno è calcolata in giorni lavorativi su base giornaliera, mentre è calcolata su un periodo di 3 mesi per coloro che fanno turni di 8, 12 o 24 ore. (...) In caso di lavoro a turni, il lavoro notturno può essere eseguito dalle 22 alle 6 del mattino, ma la durata media del lavoro non deve superare le 8 ore per periodo di 24 ore.

(...)

9. Le modalità relative all’organizzazione e alla distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno e alla sua contabilità, alla compensazione per il lavoro svolto da tali dipendenti al di fuori del normale orario di servizio, al sistema dei turni, dei periodi di riposo e di pausa di detti dipendenti sono determinate da un decreto del Ministro dell’Interno.

(...)».

10 L’articolo 188, paragrafo 2, di tale legge è formulato come segue:

«I dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno che lavorano tra le 22 e le 6 del mattino godono della protezione speciale prevista dal Codice del Lavoro».

11 Alcuni decreti adottati dal Ministro dell’Interno sulla base dell’articolo 187, paragrafo 9, di detta legge determinano le modalità relative all’organizzazione e alla distribuzione dell’orario di lavoro, alla compensazione per il lavoro svolto al di fuori del normale orario di servizio, nonché al sistema dei turni, dei periodi di riposo e di pausa per i dipendenti pubblici del Ministero dell’Interno.

12 Così, la naredba n. 8121z-407 (decreto n. 8121z-407), dell’11 agosto 2014 (DV n. 69, del 19 agosto 2014) (in prosieguo: il «decreto del 2014»), prevedeva, al suo articolo 31, paragrafo 2, la conversione delle ore di lavoro notturno in ore di lavoro diurno mediante l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore correttivo. In applicazione di tale disposizione, alle ore di lavoro effettuate tra le 22 e le 6 del mattino si doveva applicare un coefficiente moltiplicatore pari a 0,143 e il risultato di una siffatta operazione doveva, successivamente, essere aggiunto al numero totale di ore lavorate nel periodo di cui trattasi.

13 Il decreto del 2014 è stato abrogato dalla naredba n. 8121z-592 (decreto n. 8121z-592), del 25 maggio 2015 (DV n. 40, del 2 giugno 2015), che è stata anch’essa abrogata dalla naredba n. 8121z-776 (decreto n. 8121z-776), del 29 luglio 2016 (DV n. 60, del 2 agosto 2016), le quali non prevedevano più un sistema di valorizzazione delle ore di lavoro notturno come quello stabilito all’articolo 31, paragrafo 2, del decreto del 2014.

14 Per quanto riguarda i lavoratori non appartenenti al Ministero dell’Interno, l’articolo 9, paragrafo 2, della naredba za strukturata i organizatsiata na rabotnata zaplata (decreto sulla struttura e sull’organizzazione delle retribuzioni) (DV n. 9, del 26 gennaio 2007; in prosieguo: il «decreto del 2007») è così formulato:

«Secondo i metodi di calcolo per la totalizzazione dell’orario di lavoro, le ore di lavoro notturno sono convertite in ore di lavoro diurno per mezzo di un coefficiente che riflette il rapporto tra...

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