Ville de Mons y Zone de secours Hainaut - Centre contra RM.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:530
Date07 July 2022
Docket NumberC-377/21
Celex Number62021CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

7 luglio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Principio del pro rata temporis – Presa in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione di un vigile del fuoco professionista assunto a tempo pieno, dell’anzianità da quest’ultimo acquisita in qualità di vigile del fuoco volontario, secondo il principio del pro rata temporis»

Nella causa C‑377/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour du travail de Mons (Corte del lavoro di Mons, Belgio), con decisione del 15 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2021, nel procedimento

Ville de Mons,

Zone de secours Hainaut-Centre

contro

RM,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la ville de Mons, da N. Fortemps e O. Vanleemputten, avocats;

– per RM, da P. Joassart, avocat;

– per la Commissione europea, da D. Martin e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, RM, un vigile del fuoco professionista, e, dall’altro, la ville de Mons (città di Mons, Belgio) e la Zone de secours Hainaut-Centre (Servizio di soccorso Hainaut-Centre, Belgio) in merito alla presa in considerazione della sua anzianità, maturata come vigile del fuoco volontario, ai fini del calcolo della sua retribuzione.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi della clausola 1, lettera a), dell’accordo quadro, quest’ultimo ha per oggetto «di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale».

4 La clausola 2 dell’accordo quadro dispone quanto segue:

«1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.

2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a livello appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o parzialmente dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno determinate rimangono valide».

5 La clausola 3 dell’accordo quadro così dispone:

«Ai fini del presente accordo si intende per:

1) “lavoratore a tempo parziale”, il lavoratore il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile;

2) “lavoratore a tempo pieno comparabile”, il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l’anzianità e le qualifiche/competenze.

Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile, conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali».

6 La clausola 4 dell’accordo quadro enuncia:

«1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”.

(...)».

Diritto belga

Legge del 5 marzo 2002

7 La direttiva 97/81 è stata recepita nell’ordinamento giuridico belga con la legge del 5 marzo 2002 relativa al principio di non discriminazione a favore dei lavoratori a tempo parziale (Moniteur belge del 13 marzo 2002, pag. 10641; in prosieguo: la «legge del 5 marzo 2002»). Tale legge si applica, ai sensi del suo articolo 2, solo al lavoratore che, in forza di un contratto di lavoro, fornisce prestazioni lavorative dietro retribuzione e sotto l’autorità di un’altra persona, vale a dire al lavoratore vincolato da un contratto di lavoro.

Il regio decreto del 20 marzo 2002, come modificato dal regio decreto del 2 giugno 2006

8 Conformemente all’articolo 1 dell’arrêté royal du 20 mars 2002 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d’incendie recrutés en tant que membres professionnels (regio decreto del 20 marzo 2002, che stabilisce le disposizioni generali relative al computo dei servizi precedenti svolti da membri volontari dei servizi pubblici antincendio assunti in qualità di membri professionisti (Moniteur belge del 30 marzo 2002, pag. 13592), come modificato dall’arrêté royal du 2 juin 2006 (regio decreto del 2 giugno 2006) (Moniteur belge del 22 giugno 2006, pag. 31874):

«Gli agenti volontari dei servizi pubblici antincendio, assunti in qualità di membri professionisti (...), beneficiano della retribuzione corrispondente al grado nel quale sono stati assunti.

(...) ai vigili del fuoco professionisti dei servizi pubblici antincendio assunti a partire dal 9 aprile 2002 è riconosciuta, ai fini del calcolo di tale retribuzione, un’anzianità equivalente al numero di anni di servizio prestati in qualità di volontari presso un servizio pubblico antincendio.

(...) un’anzianità di servizio equivalente al numero di anni di servizio prestati in qualità di volontario in un servizio pubblico antincendio può essere concessa, ai fini del calcolo della sua retribuzione, al personale professionale dei servizi pubblici antincendio entrato in servizio anteriormente al 9 aprile 2002. Tale computo pecuniario si applica solo alle prestazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2005».

9 Dai lavori legislativi riguardanti la modifica di tale articolo 1 mediante il regio decreto del 2 giugno 2006 risulta che quest’ultimo «consente ai comuni, senza tuttavia obbligarli in tal senso, di concedere anche ai vigili del fuoco divenuti professionisti prima dell’entrata in vigore del regio decreto un’anzianità che tenga conto di tutti gli anni prestati in qualità di volontari. Ne consegue che i vigili del fuoco non beneficeranno tutti automaticamente di tale anzianità. (...) In considerazione delle sue possibilità finanziarie, ciascun comune può decidere di applicare o meno la nuova normativa».

Gli statuti amministrativo e finanziario della città di Mons

10 L’articolo 12 degli statuts administratif et pécuniaire du personnel non enseignant de la ville de Mons (statuti amministrativo e finanziario del personale non docente della città di Mons) (in prosieguo: gli «statuti amministrativo e finanziario della città di Mons») dispone quanto segue:

«I servizi ammissibili compiuti in una funzione a prestazioni complete (...) possono essere presi in considerazione per intero.

I servizi ammissibili prestati in una funzione a prestazioni incomplete (...) possono essere presi in considerazione in ragione di un numero di anni che essi rappresenterebbero se fossero stati prestati in una funzione a prestazioni complete, moltiplicato per una frazione il cui numeratore è il numero effettivo di prestazioni lavorative settimanali e il cui denominatore è il numero di prestazioni lavorative settimanali corrispondenti a prestazioni lavorative complete».

11 L’articolo 13 bis di tali statuti è così formulato:

«A decorrere dal 1º luglio 2007 ed in applicazione [del regio decreto del 20 marzo 2002, come modificato dal regio decreto del 2 giugno 2006], è concessa ai membri professionisti del servizio antincendio assunti, (...) ai fini del calcolo della loro retribuzione, un’anzianità equivalente al numero di anni di servizio prestati come volontari in un servizio pubblico antincendio, secondo le seguenti modalità:

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