Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:276
Date04 May 2022
Docket NumberT-718/20
Celex Number62020TJ0718
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

4 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Misura di sostegno adottata dalla Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità d’interessato – Salvaguardia dei diritti procedurali – Ricevibilità – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Misura volta a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato – Principio dell’aiuto “una tantum” – Rilevanza di un aiuto anteriore concesso prima dell’adesione della Romania all’Unione – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑718/20,

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da E. Vahida, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, V. Bottka e I. Barcew, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, A. Kornezov, E. Buttigieg, G. Hesse e D. Petrlík (relatore), giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 6 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) chiede l’annullamento della decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM (GU 2020, C 310, pag. 3), con la quale la Commissione europea, da un lato, non ha sollevato obiezioni nei confronti di una misura di aiuto concessa dalla Romania alla Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane «TAROM SA» (in prosieguo: la «TAROM») e consistente in un prestito dell’importo di 175 952 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi, e, d’altro lato, ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti e decisione impugnata

2 La TAROM è una compagnia aerea rumena che opera a partire da una piattaforma aeroportuale unica, situata nell’aeroporto internazionale OTP Henri-Coandă di Bucarest (Romania). Essa è principalmente attiva nel trasporto aereo di passeggeri, di merci e di posta. All’inizio del 2020 la TAROM impiegava 1 795 persone e aveva una flotta di 25 aeromobili. La TAROM operava rotte sia nazionali che internazionali.

3 Il 19 febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un piano di aiuti per il salvataggio della TAROM, consistente in un prestito per finanziare il fabbisogno di liquidità di quest’ultima dell’importo di RON 175 952 000 (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi con possibilità di rimborso parziale anticipato (in prosieguo: la «misura di aiuto»).

4 La Commissione ha constatato che la situazione finanziaria della TAROM si era notevolmente deteriorata nel corso dei cinque anni precedenti e ha sottolineato che le perdite accumulate nel periodo 2004-2019 ammontavano a RON 3 362 130 000 (circa EUR 715 350 000), superando così più della metà dell’importo del capitale della TAROM.

5 Per quanto riguarda la situazione delle reti di trasporto in Romania, la Commissione ha rilevato che lo stato generale e l’affidabilità delle reti ferroviaria e stradale rumene erano mediocri e che il trasporto aereo, e in particolare i collegamenti interni gestiti dalla TAROM, rimanevano essenziali per lo sviluppo regionale in tale Paese.

6 La Commissione ha indicato che, secondo la Romania, l’uscita dal mercato della TAROM non avrebbe consentito di garantire i voli relativi alle prenotazioni già effettuate, senza che i concorrenti della TAROM potessero rilevare a breve termine i collegamenti in questione, e che avrebbe pregiudicato un numero elevato di imprese, tra cui, principalmente, gli aeroporti interni.

7 Nel suo esame della misura di aiuto, in primo luogo, la Commissione ha considerato che essa costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

8 In secondo luogo, la Commissione ha verificato se la misura di aiuto fosse compatibile con il mercato interno, in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

9 Sotto un primo profilo, nei considerando da 52 a 57 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la TAROM fosse un’impresa in difficoltà, ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).

10 Sotto un secondo profilo, nei considerando da 58 a 65 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le informazioni fornite dalla Romania dimostravano che la misura di aiuto soddisfaceva la condizione prevista ai punti da 43 a 52 degli orientamenti, secondo la quale l’aiuto di Stato deve contribuire a un obiettivo di interesse comune.

11 Sotto un terzo profilo, nei considerando da 66 a 77 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la misura di aiuto fosse adeguata a conseguire l’obiettivo perseguito, ossia evitare il dissesto della TAROM.

12 Sotto un quarto profilo, nei considerando da 78 a 85 di tale decisione la Commissione ha ritenuto che la misura di aiuto fosse proporzionata al fabbisogno di liquidità della TAROM per un periodo di sei mesi.

13 Sotto un quinto profilo, nei considerando da 86 a 89 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che la condizione che si trattasse di un aiuto «una tantum», il cui rispetto è prescritto dai punti da 70 a 74 degli orientamenti, era soddisfatta.

14 Di conseguenza, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni rispetto alla misura di aiuto, con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno, in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Conclusioni delle parti

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

16 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto infondato;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

17 La ricorrente sostiene di avere legittimazione ad agire e interesse ad agire, in quanto interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

18 La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso.

19 A tal riguardo, occorre ricordare che quando, come nel caso di specie, la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni in base all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, essa non soltanto dichiara le misure in questione compatibili con il mercato interno, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Se la Commissione constata, dopo l’esame preliminare, che la misura notificata solleva dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno, è tenuta ad adottare, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, una decisione di avvio del procedimento formale, previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Secondo quest’ultima disposizione, una siffatta decisione invita lo Stato membro e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un determinato termine, che di norma non è superiore ad un mese (v., per analogia, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 46).

20 Se il procedimento d’indagine formale non è avviato, gli interessati, che avrebbero potuto depositare osservazioni durante detta seconda fase, sono privati di tale possibilità. Per porvi rimedio, è loro riconosciuto il diritto di contestare, dinanzi al giudice dell’Unione europea, la decisione adottata dalla Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale. Pertanto, un ricorso inteso all’annullamento di una decisione fondata sull’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, proposto da un interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile qualora l’autore di tale ricorso intenda far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione [sentenze del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 56, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 26].

21 Tra siffatti interessati figurano, alla luce dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di una misura di aiuto [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 50, e del 9 giugno 2021, Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T‑665/20, EU:T:2021:344, punto 28].

22 Nel caso di specie occorre rilevare che esiste un rapporto di concorrenza tra la ricorrente e la TAROM, beneficiaria della misura di aiuto. Infatti, la ricorrente ha affermato, senza essere contraddetta, che essa era la più grande compagnia aerea in Romania in termini di quote di capacità in posti a sedere nel 2019. Essa deterrebbe, così, il 40,8% di quest’ultima – mentre la TAROM ne deterrebbe solo il 15,3% –, trasportando approssimativamente 9,3 milioni di passeggeri all’anno da e verso la Romania, nonché nei collegamenti interni di tale Paese. Essa ha...

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