X v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:913
Date22 November 2022
Docket NumberC-69/21
Celex Number62021CJ0069
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato»

Nella causa C‑69/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 4 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2021, nel procedimento

X

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), E. Regan, M. Safjan, P.G. Xuereb, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, I. Ziemele, J. Passer, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per X, da J.W.F. Noot, advocaat;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da P.J.O. Van Nuffel, C. Cattabriga e A. Katsimerou, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 4 e 7, nonché dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e su quella della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito alla legittimità di un procedimento di rimpatrio avviato da quest’ultimo nei confronti di X.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], come modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, contiene l’articolo 33, intitolato «Divieto d’espulsione e di rinvio al confine», che al paragrafo 1 così dispone:

«Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere, in nessun modo, un rifugiato verso le frontiere dei territori ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

Diritto dellUnione

4 I considerando 2 e 4 della direttiva 2008/115 così recitano:

«(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(4) Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita».

5 L’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva così prevede:

«Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)] ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».

6 L’articolo 3 di detta direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

3) “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

– nel proprio paese di origine, o

– in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

– in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

(...)».

7 L’articolo 4, paragrafo 3, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».

8 L’articolo 5 della direttiva 2008/115 così dispone:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a) l’interesse superiore del bambino;

b) la vita familiare;

c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

9 L’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva in parola è così formulato:

«1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(...)

4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare».

10 L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Allontanamento», al paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7».

11 L’articolo 9 della direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

a) qualora violi il principio di non-refoulement, oppure

b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;

b) delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione.

(...)».

Diritto dei Paesi Bassi

12 L’articolo 64 della wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) (legge recante revisione generale della legge sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»), dispone quanto segue:

«L’espulsione è rinviata finché lo stato di salute dello straniero o di un suo familiare non consente di viaggiare».

13 La Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri del 2000), nella versione applicabile alla controversia di cui alla causa principale (in prosieguo: la «circolare sugli stranieri»), è del seguente tenore:

«(...)

7. Non espulsione per motivi di salute

7.1. Generalità

L’[Immigratie-en naturalisatiedienst (IND) (servizio immigrazione e naturalizzazioni, Paesi Bassi)] può accordare il rinvio della partenza ai sensi dell’articolo 64 della legge sugli stranieri qualora:

– dal punto di vista medico, lo straniero non sia in condizioni di viaggiare; o

– esista un rischio reale di violazione dell’articolo 3 della [convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] per ragioni mediche.

7.1.1 Lo straniero non è in condizioni di viaggiare

Lo straniero ottiene un rinvio della partenza ai sensi dell’articolo 64 della [legge sugli stranieri] se il [Bureau Medische Advisering (BMA) (ufficio di consulenza medica del Ministero della Sicurezza e della Giustizia, Paesi Bassi)] dichiara che, dal punto di vista medico, lo stato di salute dello straniero o di un suo familiare non permette di viaggiare.

(...)

7.1.3 Rischio reale di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 4 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 Mayo 2023
    ...jurisprudence citée. 46 Voir arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C‑69/21, EU:C:2022:913, point 65 et jurisprudence citée) [ci-après l’« arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérap......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 1 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Diciembre 2022
    ...le même sens, voir le récent arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C‑69/21, EU:C:2022:913, point 66). 28 L’arrêt du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) (C‑353/16, EU:C:2018:276,......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 16 de febrero de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Febrero 2023
    ...» (points 55 et 56). 77 Voir arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre) (C‑673/19, EU:C:2021:127, points 42 et 45). 78 C‑69/21, ci-après l’« arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) », 79 Voir, notamment, arrêt Staatssecr......
  • Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v AA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Julio 2023
    ...the case may be, been regularised (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 46 From that point of view, it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that, once the unlawful nature of res......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v AA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Julio 2023
    ...the case may be, been regularised (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 46 From that point of view, it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that, once the unlawful nature of res......
  • M.D. v Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Abril 2023
    ...legalisiert wurde (Urteil vom 22. November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Abschiebung – Medizinisches Cannabis], C‑69/21, EU:C:2022:913, Rn. 52 und die dort angeführte 74 Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115 wiederum sieht vor, dass dann, wenn die Illegalität des Aufent......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 1 de diciembre de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 1 Diciembre 2022
    ...le même sens, voir le récent arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) (C‑69/21, EU:C:2022:913, point 66). 28 L’arrêt du 24 avril 2018, MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées) (C‑353/16, EU:C:2018:276,......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 16 de febrero de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Febrero 2023
    ...» (points 55 et 56). 77 Voir arrêt du 24 février 2021, M e.a. (Transfert vers un État membre) (C‑673/19, EU:C:2021:127, points 42 et 45). 78 C‑69/21, ci-après l’« arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique) », 79 Voir, notamment, arrêt Staatssecr......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT