ZCC Europe GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:1053 |
| Docket Number | C-591/23 |
| Date | 19 December 2024 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
19 dicembre 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8113 e 8209 – Bacchette di metallo duro costituite da cermeti (“cermet”) – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 – Validità – Criteri di classificazione »
Nella causa C‑591/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 23 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2023, nel procedimento
ZCC Europe GmbH
contro
Hauptzollamt Düsseldorf,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la ZCC Europe GmbH, da N. Meyer, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Salyková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 199, pag. 4).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ZCC Europe GmbH, società commerciale con sede in Germania, e lo Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio doganale principale di Düsseldorf, Germania), in merito alla classificazione doganale delle bacchette di metallo duro costituite da cermeti («cermet»).
Contesto normativo
La NC
3 La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU 2020, L 361, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conformemente alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
4 Conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali della tariffa doganale comune, così come risultano dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione.
5 La prima parte della NC, intitolata «Disposizioni preliminari», contiene, al suo titolo I, un punto A, rubricato «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», che prevede quanto segue per la classificazione delle merci:
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(...).
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
6 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», la cui nota 4 prevede quanto segue:
«4. Nella nomenclatura, per “cermet” si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo».
7 Il capitolo 81 della seconda parte della NC, intitolato «Altri metalli comuni; cermet; lavori di tali materie», che figura in tale sezione XV, contiene, in particolare, le seguenti voci:
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionali (%) |
Unità supplementare |
|
8113 00 |
Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi: |
|
|
|
8113 00 20 |
— greggio |
4 |
— |
|
8113 00 40 |
— Cascami e avanzi |
esenzione |
— |
|
8113 00 90 |
— altri |
5 |
— |
8 Il capitolo 82 della seconda parte della NC, intitolato «Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni», che figura in detta sezione XV, contiene, in particolare, le seguenti voci:
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionali (%) |
Unità supplementare |
|
8209 00 |
Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet: |
|
|
|
8209 00 20 |
— Placchette intercambiabili |
2,7 |
— |
|
8209 00 80 |
— altri |
2,7 |
— |
9 L’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) approva, alle condizioni fissate all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative (in prosieguo: le «note esplicative del SA») e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito dall’articolo 6 di tale convenzione. In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta convenzione, tale comitato ha, in particolare, la funzione di redigere dette note esplicative.
Regolamento (UE) n. 952/2013
10 L’articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), recante il titolo «Classificazione tariffaria delle merci», ai paragrafi 1 e 4 dispone quanto segue:
«1. Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC] in cui le merci in questione devono essere classificate.
(...).
4. La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».
11 L’articolo 58 di detto regolamento, rubricato «Conferimento di competenze di esecuzione», al suo paragrafo 2 così prevede:
«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4.
(...)».
12 In forza dell’articolo 285, paragrafo 1, di detto regolamento, nell’esercizio di tale competenza la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Regolamento di esecuzione 2021/910
13 Il regolamento di esecuzione 2021/910 è stato adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013.
14 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione:
«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella [NC] nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella».
15 L’allegato di detto regolamento di esecuzione si presenta come segue:
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
|
1) |
2) |
3) |
|
Bacchette di cermet a sezione circolare uniforme. Gli articoli di lunghezza e diametro variabili possono essere pieni o possono essere perforati e muniti di canali di raffreddamento, con estremità smussate. Alcuni articoli possono anche essere bisellati. Gli articoli sono di cermet, cioè di carburo metallico sinterizzato a base di carburo di tungsteno legato con cobalto. A motivo del basso grado di lavorazione e della loro forma e struttura semplici, gli articoli possono essere utilizzati per un’ampia gamma di impieghi, ad esempio come elementi di rinforzo. Se sottoposti a ulteriore lavorazione, gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili. |
8113 00 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], della nota 4 della sezione XV e del testo dei codici NC 8113 00 e 8113 00 90. La classificazione nel codice NC 8209 00 80 come bacchette e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet è esclusa in quanto gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili solo se sottoposti a ulteriore lavorazione e sono adatti anche ad altri usi. Gli articoli rientrano nella voce 8113, che comprende i cermet, greggi o nella forma di articoli non nominati altrove nella [NC] (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8113, sesto paragrafo). Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8113 00 90 come cermet e altri lavori di cermet. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16 Nei mesi di agosto e settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale dichiarava, ai fini della loro immissione in libera pratica, bacchette di carburo metallico in cermet importate dalla Cina classificandole nella sottovoce...
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