Zenith Media Communications SRL v Consiliul Concurenţei.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:866
Date10 November 2022
Docket NumberC-385/21
Celex Number62021CJ0385
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Sanzione inflitta dall’autorità nazionale garante della concorrenza – Determinazione dell’importo dell’ammenda – Presa in considerazione del fatturato indicato nel conto profitti e perdite – Domanda diretta a che l’autorità nazionale garante della concorrenza tenga conto di un fatturato diverso – Rifiuto opposto dall’autorità garante della concorrenza – Situazione economica reale dell’impresa interessata – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑385/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 1° marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2021, nel procedimento

Zenith Media Communications SRL,

contro

Consiliul Concurenţei,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Zenith Media Communications SRL, da V. Berea, R. Ionescu, P. Partene, A.I. Rusan, avocaţi, e A. Komives, ügyvéd;

– per il Consiliul Concurenţei, da C. Butacu e B. Chiriţoiu, in qualità di agenti;

– per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da I.V. Rogalski e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 101 TFUE, letti alla luce del principio di proporzionalità.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Zenith Media Communications SRL e il Consiliul Concurenţei (Consiglio per la concorrenza, Romania), in merito ad una decisione che infligge un’ammenda a tale società per violazione delle norme del diritto della concorrenza.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (CE) n. 1/2003

3 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):

«Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell’articolo [101], paragrafo 1, [TFUE] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l’articolo [101 TFUE] a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. (...)».

4 L’articolo 5 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

– ordinare la cessazione di un’infrazione,

– disporre misure cautelari,

– accettare impegni,

– comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire».

5 L’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la possibilità per la Commissione europea di infliggere alle imprese ammende per infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Tali ammende non superano il 10% del fatturato totale dell’impresa realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente.

6 A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità garanti della concorrenza responsabili dell’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] in modo da garantire un’efficace conformità alle disposizioni del presente regolamento. (...)».

Quarta direttiva 78/660/CEE

7 L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11), come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU 2003, L 178, pag. 16), prevede quanto segue:

«I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l’allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile».

8 Dagli articoli da 22 a 26 della quarta direttiva 78/660, come modificata dalla direttiva 2003/51, risulta che l’importo netto del fatturato è indicato nel conto profitti e perdite.

Diritto rumeno

9 L’articolo 2, paragrafo 3, della Legea concurenței nr. 21/1996 (legge n. 21/1996 sulla concorrenza), del 10 aprile 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 88 del 30 aprile 1996), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), dispone quanto segue:

«Qualora imprese (...) partecipino a un raggruppamento mediante accordo, intesa, patto, protocollo, contratto e altro, sia esso esplicito, pubblico od occulto, ma privo di personalità giuridica e qualunque sia la sua forma – alleanza, coalizione, gruppo, blocco, federazione e altro –, ai fini degli atti e dei fatti di cui al paragrafo 1, commessi nell’ambito della partecipazione a tale raggruppamento, le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna impresa, nel rispetto del principio di proporzionalità».

10 L’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza è così formulato:

«1. Sono vietate tutte le intese tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato rumeno o su una parte di esso, in particolare quelli che:

a) fissano direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita oppure altre condizioni di transazione;

b) limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicano, nei rapporti con i partner commerciali, condizioni diseguali per prestazioni equivalenti, causando così per alcuni di essi uno svantaggio concorrenziale;

e) subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte dei partner di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun nesso con l’oggetto di tali contratti».

11 L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla concorrenza prevede quanto segue:

«Costituiscono contravvenzioni punibili con un’ammenda che non può eccedere il 10% del fatturato totale mondiale realizzato dall’impresa o dall’associazione di imprese nel corso dell’esercizio precedente la sanzione i seguenti fatti, commessi intenzionalmente o per negligenza da imprese o associazioni di imprese:

a) la violazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (...)».

12 In allegato all’Ordinul nr. 420, pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la articolul [55] din legea concurenței nr. 21/1996 (ordinanza n. 420, sull’attuazione delle istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni per le infrazioni amministrative previste all’articolo [55] della legge sulla concorrenza), del 2 settembre 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 638 del 10 settembre 2010), figurano le istruzioni rivolte al Consiglio per la concorrenza ai fini del calcolo delle ammende (in prosieguo: le «istruzioni per l’individualizzazione delle sanzioni»), il cui capitolo II, punto A, prevede quanto segue:

«A. Determinazione dell’aliquota di base

1. L’aliquota di base è determinata in funzione della gravità e della durata dei fatti. L’aliquota di base è ottenuta sommando i due importi seguenti, in funzione della gravità e della durata:

x gravità + y durata = aliquota di base

2. Il fatturato totale realizzato dall’autore dell’infrazione nell’esercizio precedente la sanzione, determinato conformemente alle normative tributarie in vigore, è preso come punto di partenza per...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT