ZK v Landeshauptmann von Wien.

JurisdictionEuropean Union
Date20 January 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

20 gennaio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – Interruzione di tale periodo di assenza – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione»

Nella causa C‑432/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2020, nel procedimento

ZK,

con l’intervento di:

Landeshauptmann von Wien,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capounità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 luglio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per ZK, da E. Drabek, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Schweda, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Cattabriga e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra ZK e il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria) in merito al rifiuto di quest’ultimo di rinnovare il permesso di soggiorno di soggiornante di lungo periodo di ZK.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

La direttiva 2003/109

3 I considerando 2, 4, 6, 10 e 12 della direttiva 2003/109 enunciano quanto segue:

«(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’Unione europea.

(...)

(4) L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità [europea] enunciato nel trattato [CE].

(...)

(6) La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(...)

(10) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno.

(...)

(12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva».

4 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b) le norme sul soggiorno di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo».

5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) “soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

(...)».

6 L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Durata del soggiorno», così recita:

«1. Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

(...)

3. Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

(...)».

7 L’articolo 7 della direttiva 2003/109, intitolato «Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo», recita, al suo paragrafo 1:

«Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. (...)».

8 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», prevede quanto segue:

«1. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2. Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

(...)».

9 L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Revoca o perdita dello status», dispone quanto segue:

«1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

(...)

c) in caso di assenza dal territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

(...)

5. Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c)[,] e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo. (...)»

10 L’articolo 11 della direttiva 2003/109, intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue:

«1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

(…)

b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

(...)

d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

e) le agevolazioni fiscali;

f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio;

g) la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

(...)

2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

(...)».

La direttiva 2004/38/CE

11 L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE...

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