ZK en qualité de successeur de JM, curateur à la faillite de BMA Nederland BV contra BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:173
Date10 March 2022
Docket NumberC-498/20
Celex Number62020CJ0498
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Articolo 8, punto 2 – Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione – Norma generale»

Nella causa C‑498/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Midden-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi centrali), con decisione del 2 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2020, nel procedimento

ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV,

contro

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG,

con l’intervento di:

Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV, da I. Lintel e T. van Zanten, advocaten;

– per la BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG, da L. Kortmann, B. Kraaipoel e N. Pannevis, advocaten;

– per la Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland, da F. Eikelboom, advocaat;

– per la Commissione europea, da M. Heller, F. Wilman e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 7, punto 2, e dell’articolo 8, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché, dall’altro, dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV (in prosieguo: la «BMA NL»), e la BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (in prosieguo: la «BMA AG») in merito al comportamento pregiudizievole che quest’ultima avrebbe avuto, in violazione del suo dovere di diligenza, a danno dei creditori della prima.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento n. 1215/2012

3 I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(34) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni di adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles del 1968”)], il regolamento [(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4 Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali» e una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nella suddetta sezione 1, dispone quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5 L’articolo 7 del medesimo regolamento, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

6 Ai sensi dell’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, anch’esso rientrante nella suddetta sezione 2, una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:

«qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale».

Regolamento Roma II

7 Il considerando 7 del regolamento Roma II enuncia quanto segue:

«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

8 L’articolo 1 di tale regolamento, articolo intitolato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 2 così prevede:

«Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

d) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili».

9 Il capo II di detto regolamento è dedicato agli illeciti. Intitolato «Norma generale», l’articolo 4 del medesimo regolamento è così formulato:

«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

Diritto dei Paesi Bassi

10 L’articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek (codice civile), entrato in vigore il 1° luglio 1994, dispone quanto segue:

«1. Una fondazione o associazione con piena capacità giuridica può avviare un’azione volta a difendere interessi analoghi di altri, nei limiti in cui essa rappresenta detti interessi in forza del suo statuto.

(...)

3. L’azione di cui al paragrafo 1 non può avere ad oggetto (...) un risarcimento pecuniario.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 La BMA NL e la sua società madre, la BMA Groep BV, sono società con sede nei Paesi Bassi. La BMA AG, con sede in Germania, è la società madre della BMA Groep e, di conseguenza, la società capogruppo della BMA NL. La BMA Groep, che detiene il 100% delle quote della BMA NL, ne è l’amministratore unico.

12 Tra il 2004 e il 2011 la BMA AG ha concesso prestiti alla BMA NL per un totale di 38 milioni di EUR. Nelle convenzioni di finanziamento, il giudice tedesco è designato come giudice competente e la legge tedesca è designata come legge...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • J v H Limited.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 April 2022
    ...also applies to Regulation No 1215/2012 whenever those provisions may be regarded as ‘equivalent’ (judgment of 10 March 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, paragraph 27 and the case-law 23 That applies to Article 25 and Article 27(1) of that convention and Article 32 and Article 3......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 14 December 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 December 2023
    ...No 1215/2012 whenever those provisions may be regarded as “equivalent”’. See, for example, judgment of 10 March 2022, BMA Nederland (C‑498/20, EU:C:2022:173, paragraph 4 Concluded in Geneva, 19 May 1956, United Nations Treaty Series, Vol. 399, p. 189; as modified by a Protocol to the Conven......
  • J v H Limited.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 April 2022
    ...also applies to Regulation No 1215/2012 whenever those provisions may be regarded as ‘equivalent’ (judgment of 10 March 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, paragraph 27 and the case-law 23 That applies to Article 25 and Article 27(1) of that convention and Article 32 and Article 3......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT