Ordinanze nº T-484/16 DEP of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 13, 2017

Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-484/16 DEP

Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Rappresentanza di un’istituzione tramite un avvocato - Spese ripetibili

Nella causa T-484/16 DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F-3/11, EU:F:2012:25),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 29 ottobre 2001, allorché prestava servizio presso la delegazione della Commissione in Angola, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, è entrato in contatto con una polvere bianca al momento di aprire della corrispondenza pervenuta tramite la valigia diplomatica.

2 Un campione della polvere in questione è stato analizzato da un laboratorio angolano e poi da un laboratorio sudafricano. Il laboratorio angolano ha concluso che la polvere conteneva, con un grado di probabilità del 90%, tracce del bacillo dell’antrace. Invece, il laboratorio sudafricano ha ritenuto che il germe isolato non fosse il bacillo dell’antrace bensì quello, inoffensivo, del megaterium.

3 Il 3 dicembre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda intesa a far riconoscere tale evento quale infortunio ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto. L’amministrazione non ha risposto a tale domanda né al reclamo diretto contro il rigetto tacito della stessa. Con sentenza del 5 luglio 2005, Marcuccio/Commissione (T-9/04, EU:T:2005:272), il Tribunale ha annullato per difetto di motivazione la decisione tacita della Commissione che aveva rigettato la domanda di riconoscimento di infortunio presentata il 3 dicembre 2002.

4 Con lettera del 17 marzo 2009, dopo una nuova istruzione della domanda di riconoscimento di infortunio del 3 dicembre 2002 in esecuzione della sentenza Marcuccio/Commissione, sopra citata, i servizi dell’unità «Assicurazione malattia e infortuni» dell’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione (in prosieguo: il «PMO 3») hanno, da un lato, informato il ricorrente che il medico designato dalla Commissione aveva emesso un parere favorevole al riconoscimento quale infortunio, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, dell’evento del 29 ottobre 2001 e, dall’altro, invitato il ricorrente a informare l’amministrazione in merito al suo stato di salute in rapporto col suddetto infortunio.

5 Mediante telefax in data 19 febbraio 2010, il ricorrente ha inviato al capo del PMO 3 una nota riguardante segnatamente l’infortunio del 29 ottobre 2001, nella quale egli indicava i propri dubbi riguardo alla natura della polvere con cui era entrato in contatto e chiedeva al destinatario della sua nota che «volesse far prendere le opportune disposizioni affinché quanto da [lui] affermato in questo paragrafo della presente sia portato a conoscenza di coloro i quali sono incaricati di istruire il fascicolo inerente l’infortunio» (in prosieguo: la «nota del 19 febbraio 2010»).

6 Il 4 marzo 2010, il capo del PMO 3 ha risposto al ricorrente che una copia della nota suddetta era stata trasmessa al medico designato dalla Commissione nell’ambito del procedimento destinato a stabilire il grado di invalidità di esso ricorrente una volta stabilizzate le lesioni conseguenti all’infortunio del 29 ottobre 2001.

7 Con lettera del 15 marzo 2010, il ricorrente ha chiesto alla Commissione che: «a) la nota datata 19 febbraio 2010 [fosse] acquisita al fascicolo inerente l’infortunio [del 29 ottobre 2001], nonché di ciò [gli fosse] data conferma per iscritto; ovvero, in caso contrario, e mediante l’invio a [lui] medesimo di comunicazione scritta all’indirizzo che figura sul verso della presente [lettera], b) [egli fosse] informato del fatto che la nota datata 19 febbraio [2010] non [era] stata acquisita al fascicolo inerente l’infortunio [del 29 ottobre 2001], ed al contempo [gli fossero] indicate le pretese ragioni all’allegata base del diniego di acquisizione summenzionato nonché ogni altra informazione in questo contesto» (in prosieguo: la «domanda del 15 marzo 2010»).

8 L’amministrazione non ha risposto alla domanda del 15 marzo 2010.

9 Il 5 agosto 2010, il ricorrente ha presentato un «reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2», dello Statuto, avverso la decisione tacita di rigetto che si sarebbe perfezionata in virtù della mancata risposta alla domanda del 15 marzo 2010 (in prosieguo: la «missiva del 5 agosto 2010»).

10 Il 17 agosto 2010, l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN») ha adottato, sulla base degli articoli 18 e 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi, un progetto di decisione che fissava il grado di invalidità del ricorrente conseguente all’infortunio del 29 ottobre 2001 in misura pari al 3,5% e gli ha fatto presente che, di conseguenza, gli sarebbe stata versata una somma di EUR 16 249,42.

11 Con nota del 24 agosto 2010, la Commissione, facendo seguito alla missiva del 5 agosto 2010, ha comunicato al ricorrente che essa riteneva che la domanda del 15 marzo 2010 fosse rivolta a sollecitare una decisione che doveva essere presa dall’autorità abilitata nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 73 dello Statuto, e che, poiché gli atti di tale procedimento precedenti la decisione finale costituivano atti preparatori non idonei a formare l’oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 di detto Statuto, la sua missiva del 5 agosto 2010 non aveva potuto essere registrata come reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto stesso ed era stata trasmessa per competenza al PMO 3 (in prosieguo: la «nota del 24 agosto 2010»). La Commissione...

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