Council Directive 83/183/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions applicable to permanent imports from a Member State of the personal property of individuals
Coming into Force | 31 March 1983 |
End of Effective Date | 29 June 2009 |
Celex Number | 31983L0183 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1983/183/oj |
Published date | 23 April 1983 |
Date | 28 March 1983 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 105, 23 April 1983 |
Direttiva 83/183/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1983 pag. 0064 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0117
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0161
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 1983
relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro
( 83/183/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che , affinchù la popolazione degli Stati membri prenda maggiormente coscienza dell ' esistenza della Comunità europea , occorre proseguire a favore dei privati l ' azione intrapresa allo scopo di creare , nella Comunità , condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;
considerando in particolare che gli ostacoli fiscali che si oppongono all ' importazione in uno Stato membro , da parte dei privati , di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità ; che occorre perciò eliminarli nei limiti del possibile , introducendo franchigie fiscali ;
considerando che queste franchigie fiscali possono essere applicate soltanto alle importazioni di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e che occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d ' applicazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione
1 . Gli Stati membri concedono , alle condizioni e nei casi indicati in seguito , una franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari , dalle accise e dalle altre imposte sul consumi normalmente esigibili all ' atto dell ' importazione definitiva , da parte di privati , di beni personali provenienti da un altro Stato membro .
2 . Non sono presi in considerazione dalla presente direttiva i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l ' utilizzazione di questi beni all ' interno del paese , quali ad esempio diritti riscossi all ' atto dell ' immatricolazione di autovetture , tasse di circolazione stradale , canoni televisivi .
Articolo 2
Disposizioni riguardanti i beni
1 . Sono considerati « beni personali » , a norma della presente direttiva , i beni destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia . Questi beni , per loro natura o quantità , non debbono riflettere nessuna preoccupazione d ' ordine commerciale , nù debbono essere destinati ad un ' attività economica ai sensi dell ' articolo 4 della direttiva 77/388/CEE ( 4 ) . Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all ' esercizio della professione dell ' interessato .
2 . La franchigia prevista all ' articolo 1 è concessa per i beni personali che :
a ) sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non...
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