Sentenze nº T-274/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 22, 2010

Resolution DateApril 22, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-274/08

Nelle cause riunite T‑274/08 e T‑275/08,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Jimeno Fernández e P. Rossi, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T‑274/08, una domanda d’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/396/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2007, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 139, pag. 33), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), e, nella causa T‑275/08, una domanda d’annullamento parziale della decisione della Commissione 30 aprile 2008, 2008/394/CE, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell’Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 (GU L 139, pag. 22), nella parte in cui computa gli interessi sulle somme poste a carico del bilancio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 25 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Normativa relativa al finanziamento della politica agricola comune

1 La normativa di base relativa al finanziamento della politica agricola comune è costituita, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»).

2 In forza dell’art. 49 del regolamento di base:

[Il regolamento di base] è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007 (…)

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

– (…)

– l’articolo 32, per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

– (…)

.

3 Il ‘considerando’ 25 del regolamento di base è del seguente tenore:

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari

.

4 Il ‘considerando’ 26 del regolamento di base enuncia che:

In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l’intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l’onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro

.

5 L’art. 30, n. 1, del regolamento di base prevede che: «anteriormente al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato, la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti (…), in base alle informazioni comunicate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii)».

6 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii), del regolamento di base, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea, per le azioni relative ad operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), «i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall’organismo di certificazione (…)».

7 A norma dell’art. 32, n. 1, del regolamento di base: «gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo».

8 Ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di base, all’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’art. 8, n. 1, lett. c), iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità.

9 Conformemente all’art. 32, n. 4, del regolamento di base:

La Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare:

a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell’anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l’irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa (…), nell’anno del primo verbale amministrativo o giudiziario

.

10 L’art. 32, n. 5, del regolamento di base prevede quanto segue:

Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le...

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