Sentenze nº T-456/05 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 28, 2010

Resolution DateApril 28, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-456/05

Nelle cause riunite T‑456/05 e T‑457/05,

Gütermann AG, con sede in Gutach-Breisgau (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski‑Wolf,

ricorrente nella causa T‑456/05,

Zwicky & Co. AG, con sede in Wallisellen (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski‑Wolf,

ricorrente nella causa T‑457/05,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Castillo de la Torre, M. Schneider e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, successivamente dal sig. Castillo de la Torre e dalla sig.ra Mojzesowicz, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucǎ, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

  1. Oggetto della controversia

    1 Con decisione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo; in prosieguo: la «decisione impugnata»), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio 2008 (GU C 21, pag. 10), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, Gütermann AG (in prosieguo: la «Gütermann») e Zwicky & Co. AG (in prosieguo: la «Zwicky»), avevano partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato del filo destinato all’industria del Benelux e dei paesi nordici per il periodo compreso tra il gennaio 1990 e il settembre 2001 per quanto riguarda la Gütermann e tra il gennaio 1990 e il novembre 2000 per quanto riguarda la Zwicky.

    2 La Commissione ha inflitto un’ammenda di importo pari a EUR 4,021 milioni alla Gütermann ed a EUR 0,174 milioni alla Zwicky, per la loro partecipazione al cartello concernente il filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.

  2. Procedimento amministrativo

    3 Il 7 e 8 novembre 2001 la Commissione ha svolto accertamenti nei locali di diversi produttori di filo da cucito, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204). Tali accertamenti venivano disposti a seguito di informazioni fornite nell’agosto 2000 da The English Needle & Tackle Co. Ltd.

    4 Il 26 novembre 2001 la Coats Viyella plc (in prosieguo: la «Coats») ha depositato una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), cui erano allegati taluni documenti prodotti al fine di dimostrare l’esistenza delle seguenti intese: in primo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nello Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Regno Unito e, in terzo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «paesi nordici»).

    5 Sulla base dei documenti acquisiti in occasione delle ispezioni e di quelli trasmessi dalla Coats, la Commissione, nei mesi di marzo e agosto 2003, ha inviato richieste scritte di informazioni alle imprese interessate ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

    6 Il 15 marzo 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato a diverse imprese in ragione della loro partecipazione ad una o più intese indicate al precedente punto 4, tra cui quella sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici.

    7 Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte. La Gütermann ha risposto a nome proprio e a quello della Zwicky.

    8 Un’audizione si è svolta il 19 ed il 20 luglio 2004.

    9 Il 24 settembre 2004 le parti hanno avuto accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti e alle osservazioni delle parti in occasione dell’audizione ed è stato impartito loro un termine per trasmettere ulteriori osservazioni.

    10 Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

  3. Decisione impugnata

    Definizione dei mercati interessati

    Mercato di prodotti

    11 Nella decisione impugnata, la Commissione indica che il settore dei filati può essere suddiviso in due segmenti, vale a dire, da un lato, quello del filo utilizzato dall’industria per cucire o ricamare diversi tipi di articoli di abbigliamento o di altro genere tra cui articoli in pelle, rivestimenti tessili per automobili e materassi, e, dall’altro, quello del filo per uso domestico utilizzato dai singoli per effettuare lavori di cucito o di riparazione e per attività ricreative.

    12 Per quanto attiene al segmento del filo industriale, esso può essere diviso in tre categorie in funzione dell’uso che ne viene fatto: il filo da cucito, destinato alla confezione, utilizzato per diversi tipi di abbigliamento, il filo da ricamo, utilizzato per le macchine da ricamo industriali informatizzate per la decorazione di abbigliamento, scarpe sportive e prodotti tessili per la casa, e il filo speciale, utilizzato in diversi settori tra cui quello calzaturiero, della pelletteria e automobilistico.

    13 Secondo la Commissione, il filo industriale può essere considerato, dal punto di vista dell’offerta, come costituente un mercato di un unico prodotto dal momento che non vi è una stretta corrispondenza tra l’utilizzo finale e il tipo di fibra e/o la struttura del filo.

    14 La Commissione effettua tuttavia una distinzione tra il filo destinato all’industria automobilistica, da un lato, e quello destinato all’industria non facente parte del settore automobilistico, dall’altro. Infatti essa ritiene che, benché i processi produttivi di questi due tipi di filo siano simili o facilmente intercambiabili, la domanda dell’industria automobilistica provenga da clienti importanti che richiedono caratteristiche tecniche di un livello più elevato per alcuni prodotti di cui fanno uso – ad esempio, il filo utilizzato per le cinture di sicurezza – e che hanno interesse a che i prodotti impiegati nelle loro industrie siano uniformi nei diversi paesi.

    15 Nelle presenti cause, il mercato dei prodotti nei confronti del quale è esaminata l’infrazione contestata alle ricorrenti è quello del filo industriale, ad esclusione del settore automobilistico (in prosieguo: il «filo industriale»).

    Mercati geografici

    16 Nella decisione impugnata la Commissione osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, il mercato geografico del filo industriale di cui trattasi è a dimensione regionale. Essa aggiunge che la regione può comprendere, a seconda dei casi, diversi paesi del SEE, ad esempio i paesi del Benelux o i paesi nordici, ovvero soltanto un paese, ad esempio il Regno Unito.

    17 Nel caso di specie, il mercato geografico interessato dall’infrazione contestata alle ricorrenti è quello del Benelux e dei paesi nordici.

    Dimensioni e struttura dei mercati in questione

    18 Dalla decisione impugnata emerge che il volume delle vendite del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici si aggirava attorno a EUR 50 milioni nel 2000 e a EUR 40 milioni nel 2004.

    19 Risulta anche che, alla fine degli anni ’90, i fornitori principali di filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici erano in particolare la Gütermann, la Zwicky, l’Amann und Söhne GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Amann»), la Barbour Threads Ltd prima della sua acquisizione da parte della Coats, la Belgian Sewing Thread NV (in prosieguo: la «BST») e la Coats.

    Descrizione delle infrazioni

    20 La Commissione indica, nella decisione impugnata, che gli eventi relativi all’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici si sono svolti negli anni che vanno dal 1990 al 2001.

    21 Secondo la Commissione, le imprese interessate si sarebbero incontrate almeno una volta all’anno e tali riunioni si sarebbero articolate in due sessioni, una dedicata al mercato dei paesi del Benelux, l’altra a quello dei paesi nordici, dal momento che il loro obiettivo principale sarebbe stato il mantenimento dei prezzi a un livello elevato su entrambi i mercati.

    22 Le partecipanti avrebbero scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti. Avrebbero concluso inoltre accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e a spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125).

    Dispositivo della decisione impugnata

    23 All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che otto imprese, tra cui la Gütermann e la Zwicky, avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo SEE partecipando ad un sistema di accordi e pratiche concordate sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per il periodo compreso tra il gennaio 1990 e il settembre 2001 per quanto riguarda la Gütermann e tra il gennaio 1990 e il novembre 2000 per quanto...

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