Sentenze nº T-378/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 29, 2010

Resolution DateSeptember 29, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-378/07

Nella causa T‑378/07,

CNH Global NV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. M. Edenborough, barrister, e R. Harrison, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 luglio 2007 (procedimento R 1642/2006‑1), riguardante una domanda di registrazione del segno raffigurante un trattore in rosso, nero e grigio come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2008,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2008,

in seguito all’udienza del 17 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti

1 Il 15 luglio 2004 la ricorrente, CNH Global NV, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

3 Il segno di cui trattasi è descritto come «[una] combinazione dei colori rosso, nero e grigio, quali applicati alle superfici esterne di un trattore, ove il rosso è applicato al cofano, al tetto e al passaggio delle ruote, il grigio chiaro e il grigio scuro al cofano in forma di una striscia orizzontale e il nero alla griglia anteriore del cofano, al telaio e alle finiture verticali esterne».

4 I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Trattori».

5 Il 27 ottobre 2006, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione adducendo che, sebbene la ricorrente avesse provato di essere in possesso dei dati relativi alle vendite «ragguardevoli» negli Stati membri dell’Europa occidentale, essa non avevo fornito la prova di un uso intensivo del segno di cui trattasi nei nuovi Stati membri, che sono paesi essenzialmente agricoli e che, di conseguenza, non poteva essere dimostrata l’acquisizione, da parte del marchio richiesto, di un carattere distintivo in seguito all’uso in una parte sostanziale della Comunità europea.

6 Il 15 dicembre 2006, la ricorrente ha impugnato la decisione dell’esaminatore. Con decisione 5 luglio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso confermando detta decisione.

7 In sostanza, la commissione di ricorso ha sottolineato, da una parte, che il pubblico rilevante era composto dagli agricoltori e, dall’altra, che, poiché la combinazione di colori di cui trattasi era priva di carattere distintivo intrinseco, il marchio richiesto poteva essere registrato soltanto a condizione di avere acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in una parte sostanziale della Comunità. Orbene, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato che questa condizione era stata soddisfatta in quanto, da un lato, non aveva tenuto conto dei nuovi Stati membri nella definizione del mercato rilevante e, dall’altro, i dati relativi alle vendite in questi Stati membri, nonché in taluni dei vecchi Stati membri, erano manifestamente insufficienti per dimostrare un uso intensivo del segno di cui trattasi.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

9 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente un unico motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009).

Argomenti delle parti

11 La ricorrente considera che il pubblico rilevante, che rappresenta una percentuale molto esigua dell’insieme della popolazione, percepirà la combinazione di colori dei trattori da essa prodotti come un marchio e che lo farà allo stesso modo nei vari Stati membri.

12 La ricorrente ritiene che il pubblico rilevante comprenda i proprietari attuali nonché i futuri acquirenti di trattori, ma non quelli che nutrono soltanto un mero interesse potenziale nei confronti di tali prodotti, poiché soltanto i primi avrebbero un vero interesse a che il marchio assolva la sua funzione essenziale di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti.

13 A giudizio della ricorrente, la nozione di «agricoltore» non può essere presa in considerazione ai fini della definizione del pubblico rilevante, in quanto quest’ultima è imprecisa e include soggetti non pertinenti, quali i piccoli agricoltori o gli agricoltori che non hanno i mezzi per acquistare un trattore. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe a torto considerato che gli agricoltori in generale costituissero il pubblico rilevante e tale errore l’avrebbe indotta ad effettuare un’interpretazione erronea delle prove fornite.

14 La ricorrente contesta quindi l’affermazione dell’UAMI secondo cui essa ammetterebbe che il pubblico rilevante sia costituito dagli agricoltori in generale.

15 La ricorrente deduce che, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, acquisito in seguito all’uso, dev’essere dimostrato per una parte significativa del pubblico interessato, ma non per l’insieme di detto pubblico. Inoltre, una prova del genere dovrebbe essere fornita in ordine ad una parte sostanziale del territorio rilevante ma non per l’insieme di tale territorio in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, non avrebbe avuto luogo nessuna svolta giurisprudenziale o riforma legislativa in tal senso.

16 La ricorrente ritiene, peraltro, «impraticabile» la posizione dell’UAMI, secondo cui l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso deve essere dimostrata per tutto il territorio di ciascuno Stato membro e per tutto il pubblico rilevante.

17 Secondo la ricorrente, la ripartizione del pubblico rilevante non è uniforme fra tutti gli Stati membri ed il grado di utilizzo appropriato muta dunque in funzione delle condizioni particolari proprie di ciascuno...

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