Sentenze nº T-3/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 03, 2011

Resolution DateFebruary 03, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-3/09

Nella causa T‑3/09,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra E. Righini, dai sigg. C. Urraca Caviedes e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, 2010/38/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b) “aiuti esistenti”:

i) (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(...)

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)

.

2 Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), all’art. 4, n. 1, prevede quanto segue:

Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente

.

3 Sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 giugno 2002, n. 1177, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1). Tale regolamento aveva autorizzato un simile meccanismo al fine di assistere i cantieri navali comunitari che avevano subìto un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale dei cantieri navali situati in Corea (terzo ‘considerando’ del regolamento). L’art. 2, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento precisava che gli aiuti diretti a sostegno di determinati contratti di costruzione navale potevano essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali aiuti non fossero superiori al 6% del valore contrattuale e che il segmento di mercato in questione avesse subìto un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana.

4 L’art. 3 del regolamento n. 1177/2002 subordina la concessione dell’aiuto alla sua notifica, ai sensi dell’art. 88 CE, alla Commissione, che doveva esaminarlo e adottare una decisione al riguardo a norma del regolamento n. 659/1999.

5 L’art. 2, n. 4, e gli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1177/2002 sono del seguente tenore:

Articolo 2

(...)

4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa.

(...)

Articolo 4

Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004.

(...)

.

6 Con regolamento (CE) del Consiglio 11 marzo 2004, n. 502, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista all’art. 5 di quest’ultimo è stata prorogata fino al 31 marzo 2005.

Fatti

7 Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), che precisava quanto segue:

Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [Commissione]

.

8 Le modalità di concessione dell’aiuto sono state stabilite dal decreto ministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GURI n. 93 del 21 aprile 2004; in prosieguo: il «decreto ministeriale 2 febbraio 2004»).

9 Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la «decisione di approvazione del 2004»), la Commissione ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il «regime del 2004»).

10 Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla Commissione la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007) altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la «misura notificata»).

11 Con lettera del 30 aprile 2008, la Commissione ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata. La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). La Commissione invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione.

12 Il 21 ottobre 2008, la Commissione ha adottato la decisione 2010/38/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui art. 1 dispone quanto segue:

L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione

.

13 Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la misura notificata costituisse un nuovo aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e dell’art. 4 del regolamento n. 794/2004 e che tale aiuto non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, in quanto il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore e non poteva dunque fungere da fondamento giuridico per la valutazione della misura notificata. La Commissione ha altresì...

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