Sentenze (Informazione) nº T-459/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 11, 2013

Resolution DateJuly 11, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-459/07

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2013 – Hangzhou Duralamp Electronics / Consiglio

(causa T‑459/07)

Dumping – Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine – Scadenza delle misure antidumping – Riesame – Prodotto simile – Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio – Paese analogo – Interesse della Comunità – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009] – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa

  1. Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Decisione di respingere il ricorso nel merito senza giudicare sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (v. punti 60, 61)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Prezzo del prodotto simile nel paese esportatore – Nozione di «prodotto simile» – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 1, § 2 e 4) (v. punti 67‑75)

  3. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Effetto diretto – Insussistenza – Impossibilità di far valere gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione tendente a garantirne l’esecuzione o che ad esso si riferisce espressamente e precisamente (Art. 263, primo comma, TFUE; accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, art. 2, § 1 e 6) (v. punti 76‑79)

  4. Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punto 80)

  5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di chiarezza –...

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