Ordinanze (Informazione) nº T-365/11 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 12, 2011
Resolution Date | December 12, 2011 |
Issuing Organization | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Decision Number | T-365/11 P |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
12 dicembre 2011
Causa T‑365/11 P
AO
contro
Commissione europea
Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine di impugnazione – Tardività – Originale firmato del ricorso depositato oltre il termine – Caso fortuito – Articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Impugnazione manifestamente irricevibile
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 aprile 2011, AO/Commissione (F‑45/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione: L’impugnazione è respinta. AO sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.
Massime
-
Impugnazione – Termini – Norma di ordine pubblico
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2)
-
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione formata da elementi oggettivi e soggettivi
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)
-
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Errore nell’indicazione dell’indirizzo imputabile a un terzo – Esclusione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)
-
Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I, dello Statuto della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Tale termine di ricorso è di ordine pubblico, in quanto è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e compete al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato.
(v. punti 23 e 24) Riferimento:
Corte: 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21
Tribunale di primo grado: 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39
-
Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore. Le nozioni di caso fortuito e di...
To continue reading
Request your trial