Ordinanze (Informazione) nº T-365/11 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 12, 2011

Resolution DateDecember 12, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-365/11 P

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 dicembre 2011

Causa T‑365/11 P

AO

contro

Commissione europea

Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine di impugnazione – Tardività – Originale firmato del ricorso depositato oltre il termine – Caso fortuito – Articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Impugnazione manifestamente irricevibile

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 aprile 2011, AO/Commissione (F‑45/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. AO sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

  1. Impugnazione – Termini – Norma di ordine pubblico

    (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2)

  2. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione formata da elementi oggettivi e soggettivi

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

  3. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione – Errore nell’indicazione dell’indirizzo imputabile a un terzo – Esclusione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

  4. Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I, dello Statuto della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Tale termine di ricorso è di ordine pubblico, in quanto è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e compete al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato.

    (v. punti 23 e 24) Riferimento:

    Corte: 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21

    Tribunale di primo grado: 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39

  5. Conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore. Le nozioni di caso fortuito e di...

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