Pareri nº C-229/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-229/08





1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) intende in particolare accertare se una disposizione nazionale, che fissa a 30 anni l’età massima per l’assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, costituisca una misura giustificata ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ).

  1. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Wolf e la Stadt Frankfurt am Main (città di Francoforte sul Meno), relativamente al rifiuto da parte di quest’ultima di prendere in considerazione la candidatura del sig. Wolf per un’assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, avendo egli superato il limite di età di 30 anni.

  2. Nelle presenti conclusioni spiegherò perché ritengo che la normativa tedesca che prevede siffatto limite di età sia giustificata ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE.

    I – Contesto normativo

    A – La direttiva 2000/78

  3. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78/CE, questa mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

  4. Ai sensi del diciottesimo ‘considerando’ della suddetta direttiva, essa «non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi».

  5. L’art. 2 di detta direttiva prevede quanto segue:

    1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

    2. Ai fini del paragrafo 1:

    a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

    (...)

    .

  6. L’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/78 precisa:

    Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

    a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione

    .

  7. L’art. 4, n. 1, di tale direttiva è così formulato:

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato

    .

  8. L’art. 6, n. 1, della suddetta direttiva così dispone:

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

    c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento

    .

  9. L’art. 17 della direttiva 2000/78/CE così recita:

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (...)

    .

    B – Normativa nazionale

  10. La normativa del Land dell’Assia

  11. Il regolamento sulle carriere dei dipendenti in servizio nel corpo dei vigili del fuoco professionali del Land dell’Assia (Hessische Feuerwehrlaufbahnverordnung), del 21 dicembre 1994 ( 3 ), prevede, all’art. 3, n. 1, sub 1), che solo i soggetti che hanno al massimo 30 anni possono essere assunti nella carriera del servizio di medio livello.

  12. Gli artt. 194 e 197 della legge dell’Assia sui funzionari (Hessisches Beamtengesetz), del 21 marzo 1962 ( 4 ), così recitano:

    Art. 194 – Pensionamento

    (1) Gli agenti di polizia a tempo indeterminato sono collocati in pensione alla fine del mese in cui essi raggiungono i sessanta anni (limite d’età).

    (2) Nell’interesse del servizio e su richiesta dell’agente di polizia, il pensionamento può essere posticipato oltre i sessanta anni compiuti, per una durata determinata non superiore ad un anno per volta, al massimo fino all’età di sessantadue anni compiuti.

    (…)

    Articolo 197 – Status giuridico

    (1) Le disposizioni degli artt. 187 e 192‑194 si applicano per analogia ai funzionari in servizio nel corpo dei vigili del fuoco professionali.

    (...)

    .

  13. La normativa federale

  14. La legge sulla pensione dei funzionari pubblici e dei giudici federali e dei Land (Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter...

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