Sentenze nº T-344/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 10, 2010

Resolution DateFebruary 10, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-344/07

Nella causa T‑344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Fottner e M. Müller,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006‑4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Homezone come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 ottobre 2005, la ricorrente, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Homezone.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 38 e 42 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 Con decisione 7 novembre 2006, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione, in forza dell’art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009] per i seguenti prodotti e servizi:

– classe 9: «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica; corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici»;

– classe 38: «telecomunicazioni; noleggio di attrezzature per telecomunicazioni; fornitura di prestazioni legate a servizi on-line, ovvero trasmissione di messaggi e informazioni di ogni tipo; servizi telefonici d’informazione, in particolare stabilimento diretto della comunicazione telefonica con il collegamento cercato, comunicazione di numeri telefonici, indirizzi, numeri di fax; servizi di server e d’intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d’accesso a reti telematiche, in particolare su Internet; fornitura dell’accesso a banche dati in reti informatiche»;

– classe 42: «servizi di ingegneria; programmazione per computer; servizi di programmazione; elaborazione di perizie tecniche; consulenza tecnica e perizie; noleggio del corredo per il trattamento dell’informazione e di computer; progettazione tecnica e pianificazione d’apparecchi per le telecomunicazioni; servizi forniti da gestori di rete e da provider, intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d’accesso a banche dati; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; memorizzazione di dati in banche dati computerizzate; installazione, manutenzione di software per banche dati; noleggio di tempi d’accesso a dati».

5 Il 1° dicembre 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso detta decisione.

6 Con decisione 5 luglio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’esaminatore. La commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ostasse alla registrazione del marchio denominativo Homezone. Essa ha valutato che quest’ultimo fosse composto esclusivamente da indicazioni che potevano servire, nel commercio, a designare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi in causa. La commissione di ricorso ha, poi, affermato che il marchio richiesto non era, di per sé, idoneo a distinguere i prodotti e i servizi interessati a seconda della loro origine commerciale e che un marchio denominativo che designa in modo direttamente percepibile certe caratteristiche dei detti prodotti o servizi era, in ragione di ciò, necessariamente privo di carattere distintivo. Infine, essa ha precisato che gli impedimenti di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), non potevano essere esclusi ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009). Non avendo la ricorrente fornito la prova di diffusione del marchio sul mercato in Gran Bretagna e in Irlanda, gli impedimenti sarebbero esistiti non solo nelle regioni germanofone, ma anche nelle regioni anglofone.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all’UAMI.

8 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

9 All’udienza, la ricorrente ha prodotto vari documenti a sostegno della sua risposta ad uno dei quesiti scritti posti dal Tribunale.

10 L’UAMI ha osservato che tale deposito era tardivo.

11 Dato che la risposta ai quesiti posti dal Tribunale non richiedeva la produzione di alcun documento, tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non avrebbero potuto essere presi in considerazione. Invero, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tale senso, sentenze del Tribunale 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 19, e 12 novembre 2008, causa T‑210/05, Nalocebar/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), non pubblicata nella Raccolta, punto 16, e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Nell’ambito del primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, essa sostiene che, contrariamente a quanto deciso dalla commissione di ricorso, il segno denominativo Homezone non designa i prodotti e i servizi per cui è stata chiesta la registrazione. Nell’ambito del secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, essa adduce che, per concludere che il segno era privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso si è basata sul solo carattere descrittivo di tale segno, senza dimostrare la mancanza di carattere distintivo. Infine, nell’ambito dell’ultimo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, essa asserisce che il segno Homezone presenta un carattere distintivo in ragione dell’uso che ne viene fatto.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

– Argomenti delle parti

13 La ricorrente afferma che l’impedimento di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si applica unicamente ai marchi e alle indicazioni che designano direttamente prodotti o servizi. Per poter affermare che un marchio designa prodotti o servizi, occorrerebbe che tale designazione sia tanto chiara e certa che i pubblici di riferimento possano stabilire immediatamente e direttamente un nesso concreto e diretto tra i prodotti e servizi di cui trattasi e il significato del marchio richiesto. Occorrerebbe tener conto del fatto che il pubblico interessato, inclusi gli specialisti, percepisce i segni distintivi di prodotti e di servizi come gli appaiono ed è, abitualmente, poco incline ad analizzarne i termini per leggervi una qualunque designazione.

14 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha fornito la prova che il marchio richiesto soddisfacesse tali condizioni. Essa sostiene che la commissione di ricorso non ha spiegato in che modo sarebbe descrittivo, nell’inglese o nel tedesco correnti, il termine «homezone», che non svolge alcuna funzione di designazione. La ricorrente aggiunge che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il pubblico germanofono percepisse «homezone» o «home zone» nel senso di «zona del domicilio» o di «zona di prossimità». Infine, essa allega che la commissione di ricorso non ha dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra il termine «homezone» e i prodotti e servizi di cui trattasi o le loro caratteristiche.

15 L’UAMI replica che l’elemento denominativo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT