1719/1999/EC: Decision of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on a series of guidelines, including the identification of projects of common interest, for trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)

Published date03 August 1999
Subject MatterElectronic data processing,Internal market - Principles,Trans-European networks
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 03 August 1999
EUR-Lex - 31999D1719 - IT 31999D1719

1719/1999/CE: Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0001 - 0008


DECISIONE N. 1719/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

(1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994(5) il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni;

(2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996(6) il Consiglio ha fissato nuove priorità in materia di politica relativa alla società dell'informazione;

(3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione;

(4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico;

(5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997(7) il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri a prendere iniziative riguardo allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio;

(6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE(8) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea;

(7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE(9) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee;

(8) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e azioni comunitarie è necessario che le amministrazioni degli Stati membri e la Comunità abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;

(9) considerando che, al fine di esercitare le competenze loro conferite, è necessario che le istituzioni comunitarie abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;

(10) considerando che per uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni da elaborare è necessario disporre di sistemi integrati di trasmissione di dati, indicati in prosieguo come reti telematiche;

(11) considerando che le reti telematiche che collegano i sistemi informativi delle amministrazioni degli Stati membri con la Comunità in Europa costituiscono reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni;

(12) considerando che il funzionamento regolare del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituiscono fattori importanti di prosperità e di competitività dell'economia comunitaria;

(13) considerando che l'impiego di reti telematiche può contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi;

(14) considerando che gli Stati membri dovrebbero tener conto delle reti telematiche sviluppate nell'ambito dell'azione comunitaria per lo sviluppo di progetti elaborati congiuntamente in settori inseriti nel trattato che istituisce la Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ed in altri settori soggetti al trattato dell'Unione europea nonché di qualsiasi altra azione da essi avviata che rispetti gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 3, lettera d), 14, 18 e 39;

(15) considerando che può essere necessario modificare e potenziare le reti telematiche nella fase preparatoria dell'ampliamento dell'Unione europea;

(16) considerando che amministrazioni pubbliche reattive e trasparenti incoraggeranno i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi dei benefici della società dell'informazione;

(17) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che sono uno strumento di supporto delle politiche e attività comunitarie, delle comunicazioni interistituzionali e dell'Unione economica e monetaria;

(18) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri;

(19) considerando che è di importanza fondamentale massimizzare l'impiego di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni di dominio pubblico per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala ed allargare i benefici derivanti da tali reti;

(20) considerando che, mediante uno sviluppo coordinato, tali reti dovrebbero convergere in un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri;

(21) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, è necessario ripartire equamente il costo di tali reti fra gli Stati membri e la Comunità e allo stesso tempo evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità;

(22) considerando che i singoli Stati membri sostengono in linea di principio le spese necessarie per l'attuazione di progetti e servizi IDA;

(23) considerando che sussiste quindi l'esigenza di definire orientamenti specifici da applicare in generale a tutte le reti, nonché una dotazione finanziaria specifica per progetti di interesse comune, in conformità di tali orientamenti;

(24) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di porre in essere tali reti non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;

(25) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e degli accordi di associazione con la Comunità europea impone la modificazione e il potenziamento delle relative reti telematiche;

(26) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche e alla comunicazione elettronica;

(27) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate con riferimento agli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione;

(28) considerando che sono state svolte azioni ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)(10); che il 28 maggio 1998 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE; che gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione sulla base di tale decisione prima dell'annullamento sono mantenuti;

(29) considerando che la presente decisione determina una...

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