1720/1999/EC: Decision of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 adopting a series of actions and measures in order to ensure interoperability of and access to trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)

Published date03 August 1999
Subject MatterTrans-European networks,Electronic data processing,Technology,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 03 August 1999
EUR-Lex - 31999D1720 - IT 31999D1720

1720/1999/CE: Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0009 - 0013


DECISIONE N. 1720/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

(1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994(5) il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni;

(2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996(6) il Consiglio ha fissato nuove priorità politiche per quanto riguarda la società dell'informazione;

(3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione;

(4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico;

(5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997(7) il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri ad adottare iniziative per quanto riguarda lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio;

(6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE(8) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea;

(7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE(9) il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee;

(8) considerando che nella raccomandazione del 7 aprile 1995 su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione (ITSEC)(10) il Consiglio ha raccomandato l'uso di criteri per la valutazione della sicurezza nell'ambito delle procedure di valutazione e di certificazione;

(9) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e attività comunitarie e a supporto delle comunicazioni tra istituzioni ed organismi comunitari è necessario istituire sistemi integrati di comunicazione di dati fra amministrazioni, in prosieguo denominati reti telematiche;

(10) considerando che tali reti devono collegare sistemi di informazione, sia esistenti che futuri, delle amministrazioni degli Stati membri e della Comunità attraverso l'Europa e che esse costituiscono pertanto reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni;

(11) considerando che il collegamento efficace di tali sistemi di informazione richiede la massima interoperabilità dei vari sistemi e delle loro componenti;

(12) considerando che è essenziale massimizzare l'uso di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni della rete pubblica per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala e di accrescere i benefici derivanti da tali reti;

(13) considerando che il potenziamento delle interfacce con le amministrazioni pubbliche incoraggerà i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi pienamente dei benefici della società dell'informazione;

(14) considerando che l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituisce un fattore importante di prosperità e competitività per l'economia comunitaria;

(15) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che forniscono supporto alle politiche e attività comunitarie, alla comunicazione interistituzionale e all'Unione economica e monetaria;

(16) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri;

(17) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, occorre evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità;

(18) considerando che strumenti e tecniche comuni per l'applicazione di reti settoriali possono riguardare tra l'altro la gestione e la diffusione di documenti, la raccolta di dati, le interfacce multilingue per l'utente e la sicurezza della comunicazione elettronica;

(19) considerando che, nella costituzione e nella gestione di tali reti, l'adozione di un approccio orientato sul mercato e quindi una scelta dei fornitori su una base concorrenziale e in un contesto non legato ad un singolo fornitore, costituisce il miglior modo per realizzare un soddisfacente rapporto costi-risultati, reattività, flessibilità e adattabilità al cambiamento tecnologico;

(20) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità e l'accesso a tali reti devono mantenere un prudente equilibrio fra il soddisfacimento di esigenze comuni e il rispetto delle specificità nazionali;

(21) considerando che sussiste perciò la necessità di realizzare specifiche azioni e misure orizzontali per assicurare l'interoperabilità fra tali reti;

(22) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di realizzare...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT