Sentenze nº T-452/05 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 28, 2010

Resolution DateApril 28, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-452/05

Nella causa T‑452/05,

Belgian Sewing Thread (BST) NV, con sede in Deerlijk (Belgio), rappresentata dagli avv.ti H. Gilliams e J. Bocken,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. A. Bouquet e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 – PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, e, dall’altro, alla condanna della Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucǎ, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

  1. Oggetto della controversia

    1 Con decisione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337-PO/Filo; in prosieguo: la «decisione impugnata»), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 gennaio (GU 2008, C 21, pag. 10), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la ricorrente, Belgian Sewing Thread (BST) NV, aveva partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato del filo industriale ad esclusione del settore automobilistico, nel Benelux e in Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia (in prosieguo: i «paesi nordici»), per il periodo compreso tra il giugno 1991 e il settembre 2001.

    2 La Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di importo pari a EUR 0,979 milioni per la sua partecipazione al cartello concernente il mercato del filo industriale ad esclusione del settore automobilistico nel Benelux e nei paesi nordici.

  2. Procedimento amministrativo

    3 Il 7 e l’8 novembre 2001 la Commissione ha svolto accertamenti nei locali di diversi produttori di filo, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Tali accertamenti venivano disposti a seguito di informazioni fornite nell’agosto 2000 da The English Needle & Tackle Co.

    4 Il 26 novembre 2001 la Coats Viyella plc (in prosieguo: la «Coats») ha depositato una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), cui erano allegati taluni documenti prodotti al fine di dimostrare l’esistenza delle seguenti intese: in primo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nello Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria nel Regno Unito e, in terzo luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali, ad esclusione del settore automobilistico, nel Benelux nonché nei paesi nordici (in prosieguo: l’«intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici»).

    5 Sulla base dei documenti acquisiti in occasione delle ispezioni e di quelli trasmessi dalla Coats, nei mesi di marzo e agosto 2003 la Commissione ha inviato richieste scritte di informazioni alle imprese interessate ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

    6 Il 15 marzo 2004 la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato a diverse imprese in ragione della loro partecipazione ad una o più intese indicate al precedente punto 4, tra cui quella sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici. Tutte le imprese hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione sotto forma di copia su CD‑ROM che è stata loro inviata in data 7 aprile 2004.

    7 Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte.

    8 Un’audizione si è svolta il 19 ed il 20 luglio 2004.

    9 Il 24 settembre 2004 le parti hanno avuto accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti e alle osservazioni delle parti in occasione dell’audizione ed è stato impartito loro un termine per trasmettere ulteriori osservazioni.

    10 Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

  3. Decisione impugnata

    Definizione del mercato interessato

    11 Nella decisione impugnata si effettua una distinzione tra il filo destinato all’industria automobilistica, da un lato, e il filo industriale ad esclusione del settore automobilistico, dall’altro. Nella medesima decisione impugnata la Commissione ha indicato che il mercato di prodotti con riferimento al quale era stata esaminata l’infrazione contestata alla ricorrente è quello del filo industriale.

    12 Il mercato geografico interessato dall’infrazione contestata alla ricorrente è quello del Benelux e dei paesi nordici.

    Dimensioni e struttura del mercato in questione

    13 Nella decisione impugnata la Commissione ha precisato che il fatturato delle vendite nel mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici si aggirava attorno a EUR 50 milioni nel 2000 e a EUR 40 milioni nel 2004.

    14 La Commissione ha affermato altresì che, alla fine degli anni ’90, i fornitori principali di filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici erano in particolare la ricorrente, la Gütermann AG (in prosieguo: la «Gütermann»), la Zwicky & Co. AG (in prosieguo: la «Zwicky»), l’Amann und Söhne GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Amann»), la Barbour Threads Ltd (in prosieguo: la «Barbour»), prima della sua acquisizione da parte della Coats, e la Coats.

    Descrizione delle infrazioni

    15 Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che l’infrazione contestata alla ricorrente relativa al mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici era stata commessa negli anni che vanno dal 1990 al 2001.

    16 Secondo la Commissione, le imprese interessate si sarebbero incontrate almeno una volta all’anno e tali riunioni si sarebbero articolate in due sessioni, una dedicata al mercato dei paesi del Benelux, l’altra a quello dei paesi nordici, dal momento che il loro obiettivo principale sarebbe stato il mantenimento dei prezzi a un livello elevato su entrambi i mercati.

    17 Le partecipanti avrebbero scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti. Avrebbero concluso inoltre accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e a spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125).

    Dispositivo della decisione impugnata

    18 All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che otto imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l’art. 81 CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando ad un sistema di accordi e pratiche concordate sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per il periodo compreso tra giugno 1991 e settembre 2001 per quanto riguarda la ricorrente.

    19 Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della decisione impugnata, per l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici sono state inflitte, in particolare, alle seguenti imprese le ammende di seguito riportate:

    – Coats: EUR 15,05 milioni;

    – Amann: EUR 13,09 milioni;

    – la ricorrente: EUR 0,979 milioni;

    – Gütermann: EUR 4,021 milioni;

    – Zwicky: EUR 0,174 milioni.

    20 All’art. 3 della decisione impugnata la Commissione ha ingiunto alle imprese indicate di porre immediatamente fine, se non l’avessero già fatto, alle infrazioni che essa aveva constatato. Essa le ha obbligate inoltre ad astenersi dal reiterare qualsiasi atto indicato all’art. 1 della decisione impugnata e qualsiasi atto o pratica aventi un oggetto o effetto equivalente.

  4. Procedimento e conclusioni delle parti

    21 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    22 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, cui è stata pertanto assegnata la presente causa.

    23 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    – annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte che la riguarda;

    – annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione le infligge un’ammenda di importo pari a EUR 0,979 milioni o, in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo di tale ammenda;

    – condannare la Commissione al risarcimento del danno subìto nella misura indicata nel ricorso;

    – nominare un perito al fine di determinare la parte del danno che non è ancora quantificabile;

    – condannare la Commissione alle spese.

    24 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    – respingere il ricorso di annullamento;

    – respingere il ricorso per risarcimento danni in quanto infondato;

    – condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    25 Il presente ricorso ha ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.

  5. ...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT