1999/296/EC: Council Decision of 26 April 1999 amending Decision 93/389/EEC for a monitoring mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions

Published date05 May 1999
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 05 May 1999
EUR-Lex - 31999D0296 - IT 31999D0296

1999/296/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1999 pag. 0035 - 0038


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

che modifica la decisione 93/389/CEE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità

(1999/296/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo(3),

(1) considerando che tutti gli Stati membri e la Comunità sono parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) la quale, dalla sua entrata in vigore in data 21 marzo 1994, impegna tutte le parti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti;

(2) considerando che la stessa convenzione impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici tenendo conto delle emissioni di origine umana in base alle fonti e delle eliminazioni tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;

(3) considerando che la prima conferenza delle parti dell'UNFCCC ha deciso che le parti menzionate nell'allegato I della suddetta convenzione inviino ogni anno al segretariato l'inventario nazionale relativo ai dati sulle emissioni in base alle fonti e sulle eliminazioni tramite pozzi e che le linee direttrici riguardanti gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e le linee direttrici tecniche di valutazione degli impatti sui cambiamenti climatici e i relativi adeguamenti adottati dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici dovrebbero essere utilizzate nella preparazione delle relazioni redatte in ottemperanza alla convenzione;

(4) considerando che è necessario modificare la decisione 93/389/CEE(4) per consentire l'aggiornamento del processo di monitoraggio, in particolare il monitoraggio dopo il 2000 delle limitazioni e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, e la sua applicazione a tutte le emissioni di origine umana di gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, in ottemperanza agli obblighi dell'UNFCCC e tenendo conto delle esigenze stabilite dal protocollo di Kyoto alla convenzione in questione, adottato dalla terza conferenza delle parti dell'UNFCCC del 10 dicembre 1997;

(5) considerando che è essenziale poter valutare accuratamente e regolarmente la portata dei progressi compiuti per onorare gli impegni assunti dalla Comunità in base all'UNFCCC e al protocollo di Kyoto di detta convenzione;

(6) considerando che la Comunità considera il meccanismo di controllo come uno strumento essenziale per la valutazione di tali progressi;

(7) considerando che il protocollo di Kyoto richiede che entro il 2005 le parti di cui all'allegato I abbiano compiuto progressi tangibili nell'adempiere ai loro impegni assunti in base al protocollo;

(8) considerando che le disposizioni relative al meccanismo di monitoraggio istituito in forza della decisione 93/389/CEE devono anche essere applicate alle emissioni di origine umana in base alle fonti e alle eliminazioni tramite...

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