1999/804/EC: Council Decision of 29 November 1999 authorising the French Republic to apply or to continue to apply reductions in, or exemptions from excise duties on certain mineral oils used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
Published date | 07 December 1999 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Taxation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 313, 07 December 1999 |
1999/804/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 1999, che autorizza la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni o esenzioni di accise secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 07/12/1999 pag. 0009 - 0009
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 1999
che autorizza la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni o esenzioni di accise secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
(1999/804/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni di accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;
(2) le autorità francesi hanno notificato alla Commissione l'intenzione di applicare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, un'aliquota differenziata di accisa sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente);
(3) gli altri Stati membri sono stati informati della notifica;
(4) la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata di accisa sulla benzina super senza piombo contenente additivi sia giustificata da motivi di politica ambientale e non comporti concorrenza sleale né distorsioni nel funzionamento del mercato interno;
(5) la Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni di accise per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente;
(6) la Repubblica francese ha chiesto di essere autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa sulla benzina super senza piombo contenente...
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