2000/266/EC: Council Decision of 30 March 2000 authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC

Published date06 April 2000
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 85, 06 April 2000
EUR-Lex - 32000D0266 - IT

2000/266/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2000, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 06/04/2000 pag. 0021 - 0022


Decisione del Consiglio

del 30 marzo 2000

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(2000/266/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare un'aliquota differenziata di accisa sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade, nel quadro di un programma di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) in ambiente urbano che prevede la riduzione dell'uso di gasolio.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della notifica.

(4) La Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di tale aliquota differenziata sul GPL utilizzato come carburante per tali veicoli non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno.

(5) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(6) Il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un'aliquota differenziata di accisa di 125,56 NLG/1000 kg sul GPL utilizzato...

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