2000/396/EC, ECSC, Euratom: Council Decision of 5 June 2000 adopting the Council's Rules of Procedure

Published date03 December 2001
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 149, 23 June 2000
EUR-Lex - 32000D0396 - IT

2000/396/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2000, relativa all'adozione del suo regolamento interno

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 23/06/2000 pag. 0021 - 0035


Decisione del Consiglio

del 5 giugno 2000

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2000/396/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio del 31 maggio 1999 (1999/385/CE, CECA, Euratom)(1) è sostituito dalle disposizioni seguenti, che entrano in vigore il 6 giugno 2000.

"REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione(1).

2. Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative.

Al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni, la presidenza adotta un programma semestrale sotto forma di ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio, in cui sono menzionati a titolo indicativo i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tale programma, se necessario, può contemplare ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente previste. Nel corso della presidenza una sessione già prevista nel programma semestrale che non dovesse più apparire giustificabile non sarà convocata dalla presidenza.

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo(2).

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

Articolo 2

Formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione "Affari generali", decide in merito all'elenco di tali formazioni(3).

Nessuna formazione del Consiglio che non figuri in tale elenco può essere convocata senza una decisione del Consiglio riunito nella formazione "Affari generali".

2. La formazione "Affari generali" del Consiglio è responsabile del coordinamento generale delle politiche e dei lavori preparatori delle riunioni del Consiglio europeo.

Articolo 3 (4)

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto.

3. I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo.

4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio ed alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione, la relativa documentazione e le relative indicazioni concernenti il voto per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

6. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7 l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

7. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9. Le domande di iscrizione di un punto "Varie" sono, in linea di massima, corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. Il numero di tali funzionari può essere fissato dal Consiglio. I loro nominativi e le loro qualifiche sono preventivamente comunicati al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (in seguito denominato: "segretario generale") o al segretario generale aggiunto.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in base al presente regolamento o alle regole del Consiglio in materia di accesso del pubblico ai suoi documenti.

Articolo 7

Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore

Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni).

In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 9.

Articolo 8

Dibattiti pubblici

1. Il Consiglio, nelle formazioni "Affari generali" e "Affari economici e finanziari", tiene una volta al semestre un dibattito pubblico di orientamento sul programma di lavoro della Presidenza in corso ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione.

2. Il Consiglio tiene almeno un dibattito pubblico sulle nuove proposte legislative importanti, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

Il Consiglio o il Coreper possono decidere a maggioranza qualificata, caso per caso, che abbiano luogo altri dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione.

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti.

3. I dibattiti pubblici sono oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.

Articolo 9

Pubblicità delle deliberazioni

1. Quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 7, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici.

Sono del pari resi pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto quando il Consiglio adotta una posizione comune in base agli articoli 251...

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