2000/433/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the Federal Republic of Germany to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC

Published date12 July 2000
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 172, 12 July 2000
EUR-Lex - 32000D0433 - IT

2000/433/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0021 - 0022


Decisione del Consiglio

del 29 giugno 2000

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2000/433/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità tedesche hanno cumunicato alla Commissione che, nell'ambito della riforma fiscale ecologica, le accise sugli oli minerali utilizzati come carburanti saranno aumentate in quattro fasi, ogni volta di 6 pfennig per litro, rispettivamente il 1o gennaio 2000, 2001, 2002 e 2003.

(3) Essendo i trasporti pubblici più ecologici rispetto ai trasporti con veicoli privati, le autorità tedesche hanno inoltre informato la Commissione che intendono introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50 % di detti aumenti delle accise.

(4) Gli altri Stati membri ne sono stati informati.

(5) La Commissione e gli Stati membri ammettono che l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà le operazioni sul mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati...

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