2000/596/EC: Council Decision of 28 September 2000 establishing a European Refugee Fund

Published date06 October 2000
Subject MatterHuman rights,Justice and home affairs,Principles, objectives and tasks of the Treaties
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 252, 06 October 2000
EUR-Lex - 32000D0596 - IT

2000/596/CE: Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 06/10/2000 pag. 0012 - 0018


Decisione del Consiglio

del 28 settembre 2000

che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati

(2000/596/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente protezione nell'Unione europea.

(2) L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di strumenti che contribuiscano alla promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. A tal fine è opportuno istituire un Fondo europeo per i rifugiati.

(3) È necessario sostenere gli sforzi degli Stati membri per garantire ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficaci, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano della protezione internazionale.

(4) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra ed è necessario, a tal fine, sostenere le iniziative degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale ed economica, nella misura in cui essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(5) È nell'interesse degli Stati membri e degli interessati che i rifugiati e gli sfollati autorizzati a soggiornare nel territorio degli Stati membri possano sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa.

(6) Le misure che beneficiano del contributo dei fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'istruzione e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed è quindi opportuno favorire misure specifiche che permettano ai rifugiati e agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti.

(7) È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(8) È necessario individuare le modalità pratiche per saggiare gli interventi innovatori in questo settore e incoraggiare gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.

(9) Occorre tener conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione dell'azione comune 1999/290/GAI del Consiglio(5) in materia di accoglienza e rimpatrio volontario di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo.

(10) Come richiesto dal Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, si dovrebbe costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure urgenti per fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati.

(11) È giusto ripartire le risorse in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi compiuti per accogliere rifugiati e sfollati.

(12) Il sostegno fornito dal Fondo europeo per i rifugiati sarà più efficace e meglio orientato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà basato su una domanda formulata dai singoli Stati membri in funzione della situazione e delle necessità.

(13) Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di cofinanziamento, è opportuno distinguere le competenze della Commissione e degli Stati membri. A questo riguardo, è necessario prevedere che la Commissione, dopo aver esaminato le domande degli Stati membri, adotti le decisioni di cofinanziamento e che gli Stati membri assicurino la gestione dell'azione.

(14) L'attuazione decentrata delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire sufficienti garanzie per quanto riguarda le modalità, la qualità, i risultati delle azioni e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il relativo controllo.

(15) Una delle garanzie dell'efficacia del Fondo europeo per i rifugiati è data da una sorveglianza efficiente. È pertanto opportuno precisare le condizioni nelle quali avviene tale sorveglianza.

(16) Nel rispetto delle competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno istituire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(17) Occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di repressione e interventi correttori in caso di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.

(18) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono altresì dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.

(19) È opportuno procedere ad una valutazione delle azioni in vista della loro revisione intermedia e di una stima del loro impatto nonché integrare tale valutazione nella sorveglianza delle azioni.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(21) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire concretizzare la solidarietà tra gli Stati membri assicurando un equilibrio fra gli sforzi di detti Stati per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione...

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