2000/710/EC: Council Decision of 7 November 2000 on the accession by the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 67 on the approval of special equipment for motor vehicles fuelled by liquefied petroleum gas

Published date17 November 2000
Subject MatterTechnical barriers,Internal market - Principles,Accession to agreement,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 17 November 2000
EUR-Lex - 32000D0710 - IT 32000D0710

2000/710/CE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 17/11/2000 pag. 0029 - 0029


Decisione del Consiglio

del 7 novembre 2000

relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione

(2000/710/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")(1), in parte l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento n. 67, modificato, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, consentirà di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Le prescrizioni uniformi del citato regolamento garantiscono un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

(2) Il regolamento n. 67, modificato, è stato notificato alle parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la loro opposizione, alla data o alle date in esso indicate, in quanto regolamento allegato all'accordo riveduto del 1958.

(3) Il regolamento n. 67 dovrebbe...

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