2000/719/EC: Council Decision of 10 November 2000 authorising France to apply an exemption from excise duty for certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC

Published date18 November 2000
Subject MatterTaxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 291, 18 November 2000
EUR-Lex - 32000D0719 - IT

2000/719/CE: Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2000, che autorizza la Francia ad applicare un'esenzione d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 18/11/2000 pag. 0030 - 0031


Decisione del Consiglio

del 10 novembre 2000

che autorizza la Francia ad applicare un'esenzione d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2000/719/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità francesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburante nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana a decorrere dal 1o gennaio 2000.

(3) Tale misura estende la copertura di una deroga(2) precedentemente autorizzata concernente l'esenzione dal dazio per i gas utilizzati come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico e fa parte di un programma per ridurre l'inquinamento atmosferico costituendo un incentivo ad aumentare il numero di veicoli funzionanti a GPL o a gas naturale.

(4) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.

(5) La Commissione e gli Stati membri ritengono che, in base alle informazioni attualmente disponibili, non vi sia alcuna indicazione del fatto che un'esenzione dalle accise per i gas utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana funzionanti a gas sia suscettibile di creare distorsioni della concorrenza o di ostacolare il funzionamento del mercato interno.

(6) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati...

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