2000/787/EC: Council Decision of 23 November 2000 on the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the People's Republic of China initialled in Beijing on 19 May 2000 amending the Agreement between them on trade in textile products and amending the Agreement between them initialled on 19 January 1995 on trade in textile products not covered by the MFA bilateral Agreement, and authorising its provisional application

Published date14 December 2000
Subject MatterCommercial policy,External relations,Textiles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 314, 14 December 2000
EUR-Lex - 32000D0787 - IT

2000/787/CE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 2000, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995, e ne autorizza l'applicazione provvisoria

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 14/12/2000 pag. 0013 - 0013


Decisione del Consiglio

del 23 novembre 2000

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995, e ne autorizza l'applicazione provvisoria

(2000/787/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica popolare cinese.

(2) L'accordo è stato siglato il 19 maggio 2000.

(3) L'accordo deve essere firmato a nome della Comunità europea.

(4) È necessario applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere da novembre 2000, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatta salva la sua applicazione reciproca,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF siglato il 19 gennaio 1995, entrambi modificati da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999, è firmato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il...

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