2000/822/EC: Council Decision of 22 December 2000 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Tunisia concerning reciprocal liberalisation measures and amendment of the Agricultural Protocols to the EC/Tunisia Association Agreement

Published date30 December 2000
Subject MatterAssociation Agreement,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 30 December 2000
EUR-Lex - 32000D0822 - IT

2000/822/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0092 - 0092


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina

(2000/822/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro(1), in vigore dal 1o marzo 1998, precisa che la Comunità e la Repubblica tunisina attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.

(2) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.

(3) La Comunità ha convenuto con la Repubblica tunisina la modifica dei protocolli agricoli n. 1 e 3 dell'accordo tramite un accordo in forma di scambio di lettere. Tale accordo deve essere approvato.

(4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT