2001/602/EC: Commission Decision of 26 July 2001 on accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, the Republic of Korea, Malaysia, Russia, Thailand and Turkey and terminating the proceeding in respect of imports originating in the Republic of Korea and Malaysia (notified under document number C(2001) 2351)

Published date04 August 2001
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 04 August 2001
EUR-Lex - 32001D0602 - IT 32001D0602

2001/602/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia [notificata con il numero C(2001) 2351]

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 04/08/2001 pag. 0047 - 0048


Decisione della Commissione

del 26 luglio 2001

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Tailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia

[notificata con il numero C(2001) 2351]

(2001/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001(3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("CFA") originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.

(2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea ("Corea") e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano inferiori alla soglia del 2 % stabilita dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base").

(3) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha continuato l'inchiesta sul dumping, il pregiudizio e l'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni...

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