2001/744/EC: Commission Decision of 17 October 2001 amending Annex V to Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3091)

Published date23 October 2001
Subject MatterApproximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 278, 23 October 2001
EUR-Lex - 32001D0744 - IT

2001/744/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3091]

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

[notificata con il numero C(2001) 3091]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 giugno 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) I valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente sono stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE.

(2) Il metodo per la determinazione delle soglie di valutazione superiore e inferiore di tali inquinanti indicato nella suddetta direttiva deve essere modificato al fine di chiarire la procedura di calcolo.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio(2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/CE è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

(2) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO

"II. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio...

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