2001/868/EC: Council Decision of 29 October 2001 concerning the signing on behalf of the Community and the provisional application of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

Published date14 December 2001
Subject MatterAssociation Agreement,Commercial policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 330, 14 December 2001
EUR-Lex - 32001D0868 - IT

2001/868/CE: Decisione del Consiglio del 29 ottobre 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 14/12/2001 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 29 ottobre 2001

relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(2001/868/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, occorre firmare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da un parte e la Repubblica di Croazia dall'altra.

(2) La mancanza di un precedente accordo specifico in materia di trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia richiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni sui trasporti collegate agli scambi di cui al protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(3) In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l'attuazione dell'accordo.

(4) Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente per quanto riguarda i paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(5) Salva restando un'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome della Comunità.

(6) È opportuno prevedere l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo interinale a decorrere dal 1o gennaio 2002, nel caso in cui l'accordo non sia ancora entrato in vigore entro tale data,

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del...

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