2001/870/EC: Council Decision of 3 December 2001 on the conclusion of the Agreements in the form of an Exchange of Letters between the European Community and, on the one hand, Barbados, Belize, the Republic of Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Suriname, Saint Kitts and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia, the Republic of Zimbabwe and, on the other hand, the Republic of India on the supply of raw cane sugar to be refined

Published date08 December 2001
Subject MatterCommercial policy,External relations,African, Caribbean and Pacific States (ACP),Sugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 325, 08 December 2001
EUR-Lex - 32001D0870 - IT

2001/870/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0021 - 0022


Decisione del Consiglio

del 3 dicembre 2001

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

(2001/870/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato V alla convenzione ACP-CE(1) e con l'India allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare.

(2) A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(2), i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali...

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