2001/937/EC,ECSC,Euratom: Commission Decision of 5 December 2001 amending its rules of procedure (notified under document number C(2001) 3714)

Published date29 December 2001
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 345, 29 December 2001
EUR-Lex - 32001D0937 - IT

2001/937/CE,CECA,Euratom: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno [notificata con il numero C(2001) 3714]

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0094 - 0098


Decisione della Commissione

del 5 dicembre 2001

che modifica il suo regolamento interno

[notificata con il numero C(2001) 3714]

(2001/937/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(1), il cui testo figura in allegato alla presente decisione, sono riprese in allegato al regolamento interno della Commissione.

Articolo 2

La decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione(2) è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano Prodi

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58.

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1049/2001(1) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

(2) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, questo regolamento, che fissa i principi generali e i limiti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti, prevede all'articolo 18 che ogni istituzione adatti il proprio regolamento interno alle disposizioni del suddetto regolamento.

Articolo 1

Destinatari

I cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro esercitano il diritto d'accesso ai documenti della Commissione a titolo delle disposizioni dell'articolo 255, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo le procedure di cui alle presenti disposizioni. Il diritto d'accesso riguarda i documenti detenuti dalla Commissione, ossia da essa prodotti o ricevuti ed in suo possesso.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i cittadini di paesi terzi che non risiedono in uno Stato membro e le persone giuridiche che non hanno la sede sociale in uno degli Stati membri godono del diritto d'accesso ai documenti della Commissione alle stesse condizioni dei destinatari di cui all'articolo 255, paragrafo 1 del trattato.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 1 del trattato, queste persone non avranno la facoltà di presentare reclamo presso il Mediatore europeo. Ma, qualora la Commissione rifiuti del tutto o in parte l'accesso ad un documento dopo una domanda di conferma, esse possono inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni dell'articolo 230, quarto comma, del trattato.

Articolo 2

Domande d'accesso

Le domande di accesso a un documento sono presentate per posta, telefax o posta elettronica al Segretariato generale della Commissione, alla direzione generale o al servizio competente. Gli indirizzi ai quali devono essere inviate le domande sono pubblicati nella guida...

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