2002/148/EC: Council Decision of 18 February 2002 concluding consultations with Zimbabwe under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement

Published date21 February 2002
Date of Signature08 November 2002
Subject MatterExternal relations,African, Caribbean and Pacific States (ACP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 50, 21 February 2002
EUR-Lex - 32002D0148 - IT

2002/148/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0064 - 0065


Decisione del Consiglio

del 18 febbraio 2002

che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2002/148/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1), applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il governo dello Zimbabwe ha violato gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(2) L'11 gennaio 2002 si sono tenute consultazioni con le autorità dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, in occasione delle quali dette autorità hanno illustrato la propria posizione e hanno preso impegni specifici considerati tuttora insufficienti per porre fine alla violenza e tenere elezioni presidenziali libere e democratiche il 9 e 10 marzo 2002, consentendo in particolare l'accesso agli osservatori internazionali e ai mass media.

(3) Sono stati presi in considerazione i recenti sviluppi politici verificatisi nello Zimbabwe e il fatto che talune importanti misure riguardanti gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE non sono ancora state attuate in maniera adeguata. La legislazione restrittiva che è stata recentemente adottata, nonché la recrudescenza della violenza e l'intimidazione degli oppositori politici minano gravemente la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nello Zimbabwe,

DECIDE:

Articolo 1

Sono chiuse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

Le misure definite nell'allegata lettera sono adottate come misure adeguate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Tali...

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