2002/220/EC: Council Decision of 1 March 2002 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Community and the Gabonese Republic on fishing off the coast of Gabon for the period 3 December 2001 to 2 December 2005

Published date15 March 2002
Subject MatterExternal relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 15 March 2002
EUR-Lex - 32002D0220 - IT

2002/220/CE: Decisione del Consiglio, del 1° marzo 2002, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2002 pag. 0016 - 0017


Decisione del Consiglio

del 1o marzo 2002

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

(2002/220/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi(1), la Comunità e la Repubblica gabonese hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 20 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Grazie a tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.

(4) Per garantire il prosieguo delle attività di pesca delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 dicembre 2001.

(5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria...

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