2002/245/EC: Council Decision of 28 February 2002 on the conclusion of an agreement on co-operation and customs union between the European Economic Community and the Republic of San Marino and of the Protocol thereto following the enlargement which took effect on 1 January 1995

Published date28 March 2002
Date of Signature28 February 2002
Subject MatterCooperation,Commercial policy,External relations,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 28 March 2002
EUR-Lex - 32002D0245 - IT 32002D0245

2002/245/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0041 - 0042


Decisione del Consiglio

del 28 febbraio 2002

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1o gennaio 1995

(2002/245/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (in appresso denominato "accordo") è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e ratificato dai dodici Stati membri che erano firmatari a quella data.

(2) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è stato concluso un accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino(3).

(3) L'Austria, la Finlandia e la Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea e, in conformità del trattato di adesione, devono aderire all'accordo.

(4) Tale adesione richiede l'adeguamento dell'accordo solo per la stesura delle versioni linguistiche facenti fede in lingua finnica e svedese.

(5) Di conseguenza, vista la situazione particolare di San Marino e per il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di relazioni economiche esterne, l'accordo dovrebbe poter entrare in vigore per quanto riguarda la Comunità e i dodici Stati membri.

(6) Il Consiglio dovrebbe approvare contemporaneamente, a nome della Comunità, un protocollo all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, di seguito denominato "protocollo".

(7) Di conseguenza, l'accordo e il protocollo, per quanto riguarda...

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