2002/266/EC: Council Decision of 25 March 2002 authorising France to apply a differentiated rate of excise duty to biofuels in accordance with Article 8(4) of Directive 92/81/EEC

Published date09 April 2002
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 92, 09 April 2002
EUR-Lex - 32002D0266 - IT 32002D0266

2002/266/CE: Decisione del Consiglio, del 25 marzo 2002, che autorizza la Francia ad applicare aliquote d'accisa differenziate ad alcuni biocarburanti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2002 pag. 0022 - 0025


Decisione del Consiglio

del 25 marzo 2002

che autorizza la Francia ad applicare aliquote d'accisa differenziate ad alcuni biocarburanti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2002/266/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera 17 novembre 2000 la Francia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa differenziate a favore, da un lato, degli esteri metilici di oli vegetali (EMOV) incorporati nel gasolio da riscaldamento e nel gasolio e, dall'altro, dei derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola, incorporati nei carburanti super e nelle benzine. In quest'ultimo caso, si tratta essenzialmente dell'etil-ter-butil-etere (ETBE) composto ossigenato contenente alcole di origine agricola e isobutene, prodotto derivato dalla raffinazione del petrolio.

(2) In seguito alla richiesta di informazioni complementari da parte della Commissione, la Francia ha presentato le informazioni necessarie per l'esame del fascicolo con lettere datate 18 gennaio 2001 e 21 febbraio 2001.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta.

(4) Con lettera 19 aprile 2001 la Commissione ha dovuto chiedere che la questione fosse discussa in sede di Consiglio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, terzo comma della direttiva 92/81/CEE.

(5) Dal 1985 la Commissione e il Consiglio incoraggiano lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in particolare, dei biocarburanti. La direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione(2), sottolinea l'interesse rappresentato dai biocarburanti per ridurre la dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di petrolio e autorizza ad incorporare l'etanolo nelle benzine fino al 5 % in volume e l'ETBE fino al 15 %. Inoltre, le decisioni 93/500/CEE del Consiglio(3) e 98/352/CE del Consiglio(4) e la decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), hanno adottato il programma Altener riguardante la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità per portare la quota di mercato dei biocarburanti al 5 % del consumo totale dei veicoli a motore nel 2005. Il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili, raccomanda inoltre di fissare un obiettivo di produzione di 18 milioni di tonnellate di biocarburanti liquidi per il 2010, con l'obiettivo globale di raddoppiare la percentuale di energie rinnovabili nel consumo di energia nel 2010. Il Libro verde della Commissione "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" ribadisce il ruolo fondamentale che i dispositivi fiscali possono svolgere nel conseguimento di tali obiettivi, riducendo il differenziale del prezzo di costo fra biocarburanti e prodotti concorrenti. Il 12 marzo 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che ristruttura il quadro comunitario di imposizione dei prodotti energetici, la quale prevede la possibilità di concedere esenzioni a favore dei biocarburanti fuori dell'ambito di progetti pilota ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 92/81/CEE. Infine, il 7 novembre 2001 la Commissione ha adottato un piano d'azione e due proposte di direttiva intese a sostenere l'impiego dei carburanti di sostituzione nel settore dei trasporti, partendo da misure regolamentari e fiscali intese a promuovere i...

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