2002/436/EC: Commission Decision of 14 June 2001 approving the single programming document for Community structural assistance under Objective 2 in the province of Antwerp in Belgium (notified under document number C(2001) 1248)

Published date14 June 2002
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 156, 14 June 2002
EUR-Lex - 32002D0436 - IT

2002/436/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 2001, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della provincia di Anversa interessate dall'obiettivo n. 2 in Belgio [notificata con il numero C(2001) 1248]

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 14/06/2002 pag. 0056 - 0058


Decisione della Commissione

del 14 giugno 2001

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della provincia di Anversa interessate dall'obiettivo n. 2 in Belgio

[notificata con il numero C(2001) 1248]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(2002/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

previa consultazione del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del Comitato previsto all'articolo 147 del trattato.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei documenti unici di programmazione.

(2) L'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro possa presentare alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo sotto forma di progetto di documento unico di programmazione il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo.

(3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dagli Stati membri nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento, adotta una decisione sul documento unico di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e conformemente alle procedure previste agli articoli da 48 a 51.

(4) Il governo della regione fiamminga ha presentato alla Commissione, in data 31 maggio 2000, un progetto di documento unico di programmazione considerato ricevibile per le zone della provincia di Anversa che rientrano nell'obiettivo 2 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, nonché le zone di tale provincia che beneficiano del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale progetto di documento unico di programmazione comprende gli elementi di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti nonché...

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