2002/745/EC: Commission Decision of 5 September 2002 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on propagating and planting material of fruit plants under Council Directive 92/34/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3302)
Published date | 07 September 2002 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws,Seeds and seedlings |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 240, 07 September 2002 |
2002/745/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3302]
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0065 - 0066
Decisione della Commissione
del 5 settembre 2002
recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2002) 3302]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/745/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/112/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/34/CEE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.
(2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
(3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Prunus domestica vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
(4) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003-2007 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.
(5) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante...
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