2002/745/EC: Commission Decision of 5 September 2002 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on propagating and planting material of fruit plants under Council Directive 92/34/EEC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3302)

Published date07 September 2002
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 07 September 2002
EUR-Lex - 32002D0745 - IT 32002D0745

2002/745/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3302]

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 07/09/2002 pag. 0065 - 0066


Decisione della Commissione

del 5 settembre 2002

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 3302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/112/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/34/CEE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.

(2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

(3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Prunus domestica vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

(4) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003-2007 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.

(5) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante...

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