2002/75/EC: Commission Decision of 1 February 2002 laying down special conditions on the import from third countries of star anise (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 379)
Published date | 02 February 2002 |
Date of Signature | 25 June 2002 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 33, 02 February 2002 |
2002/75/CE: Decisione della Commissione, del 1° febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 379]
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 02/02/2002 pag. 0031 - 0034
Decisione della Commissione
del 1o febbraio 2002
che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi
[notificata con il numero C(2002) 379]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/75/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'anice stellato (illicium verum), anche noto come anice stellato cinese ovvero badiana cinese, è idoneo al consumo umano e comunemente utilizzato nei prodotti alimentari.
(2) La varietà botanica di anice stellato nota come anice stellato giapponese (illicium anisatum, anche noto come illicium religiosum, illicium japonicum, shikimmi e skimmi), è invece scientificamente considerata altamente tossica ed è quindi inidonea al consumo umano.
(3) Le analisi di partite di anice stellato di taluni paesi terzi hanno rivelato la presenza anche di anice stellato giapponese. Alla presenza di anice stellato giapponese sono stati ricollegati alcuni casi di intossicazione alimentare nella Comunità.
(4) Sussiste pertanto un serio problema di igiene in taluni paesi terzi, che presenta una grave minaccia per la sanità pubblica della Comunità, e occorre quindi adottare provvedimenti protettivi a livello comunitario.
(5) È necessario che l'anice stellato importato da paesi terzi e destinato al consumo umano o ad essere utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari non contenga anice stellato giapponese.
(6) Le autorità competenti dei paesi terzi devono fornire prove documentate di cui sia corredata ogni partita di anice stellato dei loro paesi, in cui si confermi che i loro prodotti consistono soltanto di anice stellato e che non contengono anice stellato giapponese.
(7) È quindi necessario, per tutelare la sanità pubblica, che le partite di anice stellato importate nella Comunità europea e destinate al consumo umano o ad essere utilizzate come ingredienti di prodotti alimentari siano soggette a...
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