2002/798/EC: Commission Decision of 14 October 2002 on the list of programmes for the monitoring of TSE qualifying for a financial contribution from the Community in 2003 (notified under document number C(2002) 3878)

Published date15 October 2002
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 277, 15 October 2002
EUR-Lex - 32002D0798 - IT 32002D0798

2002/798/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2002, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003 [notificata con il numero C(2002) 3878]

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 15/10/2002 pag. 0025 - 0026


Decisione della Commissione

del 14 ottobre 2002

relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003

[notificata con il numero C(2002) 3878]

(2002/798/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1258/1999 del Consiglio(3), i programmi di sorveglianza e di eradicazione delle malattie animali sono finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002(5), stabilisce nuove regole per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

(3) Per stabilire l'elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2003 nonché l'importo massimo proposto di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili.

(4) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell'interesse della Comunità a fornire un contributo finanziario ai programmi per il 2003.

(5) I programmi elencati nella presente decisione dovranno in seguito essere approvati singolarmente.

(6) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli...

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