2002/915/EC: Commission Decision of 18 November 2002 concerning a request for derogation under paragraph 2(b) of Annex III to and Article 9 of Council Directive 91/676/EEC concerning protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document number C(2002) 464)

Published date23 November 2002
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 23 November 2002
EUR-Lex - 32002D0915 - IT 32002D0915

2002/915/CE: Decisione della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2002) 464]

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0024 - 0027


Decisione della Commissione

del 18 novembre 2002

relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2002) 464]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2002/915/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(1), in particolare l'allegato III, punto 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE, se uno Stato membro accorda l'applicazione annua per ettaro di un quantitativo di effluente di allevamento diverso da quello indicato al punto 2 dell'allegato III e alla lettera a) dell'allegato III, ne informa la Commissione, che esaminerà la giustificazione addotta ai sensi della procedura stabilita all'articolo 9 della medesima direttiva.

Detto quantitativo deve essere fissato in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 91/676/CEE e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, ad esempio:

- stagioni di crescita prolungate,

- colture con grado elevato di assorbimento di azoto,

- grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile,

- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

La presente decisione si applica, in particolare, ai primi due criteri citati.

(2) La Danimarca ha informato la Commissione, in data 2 luglio 1998, dell'intenzione di concedere una deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE con riferimento al programma d'azione istituito dall'articolo 5 della direttiva, corredando la richiesta di documenti tecnici inviati in data 2 dicembre 1999, 30 giugno 2000, 20 novembre 2000 e 8 ottobre 2001.

(3) La Danimarca intende consentire l'applicazione di effluente di allevamento equivalente a 230 kg di azoto per ettaro all'anno in determinati allevamenti di bovini nei quali, in media, il 90 % della superficie agricola atta all'applicazione di effluente è destinato a praticoltura, a colture intercalari o a barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura con scarso effetto di lisciviazione dei nitrati.

(4) In tali aziende non verranno coltivate leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico e il trifoglio presente nei terreni prativi sarà limitato da pratiche adeguate.

(5) La presente deroga si applica a circa il 10 % di tutti i capi di bestiame presenti in Danimarca, in base all'equivalente di N dell'effluente di allevamento, e al 5 % della superficie destinata all'agricoltura.

(6) Gli allevamenti di bovini con più di 250 capi devono ottenere un'autorizzazione dai comuni, a seguito dell'attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento in Danimarca. Tale autorizzazione attesta che l'utilizzo dell'effluente è compatibile con le esigenze locali in materia di protezione delle acque. Gli allevamenti di bovini che dovranno ottenere un'autorizzazione nei prossimi otto anni rappresentano il 6-8 % dei bovini nazionali.

(7) Lo sviluppo dell'agricoltura biologica rappresenta una delle principali priorità del governo danese. Gli allevamenti biologici di bovini possono utilizzare solo 140 kg di azoto per ettaro e ciò consente di ridurre la lisciviazione dei nitrati di oltre il 10 %. Nel 1998 gli allevamenti biologici per la produzione lattiero-casearia contavano circa 50000 capi, pari al 5 % dei bovini nazionali. Per il 2003...

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