2002/917/EC: Council Decision of 3 October 2002 on the conclusion of the Interbus Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus
Published date | 26 November 2002 |
Subject Matter | Transport,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 321, 26 November 2002 |
2002/917/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0011 - 0012
Decisione del Consiglio
del 3 ottobre 2002
relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(2002/917/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al mandato del Consiglio del 7 dicembre 1995, la Commissione ha negoziato un accordo europeo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con i paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.
(2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 giugno 2001, il 22 giugno 2001 l'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è stato sottoscritto a nome della Comunità.
(3) Al 30 giugno 2001, l'accordo era stato sottoscritto dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.
(4) La conclusione dell'accordo Interbus contribuirà allo sviluppo delle relazioni di trasporto tra le parti contraenti; affinché possa entrare in vigore, dopo la firma, è necessario che quattro parti contraenti, ivi compresa la Comunità, lo abbiano approvato o ratificato.
(5) È pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'accordo Interbus,
DECIDE:
Articolo 1
La conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è approvata a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la...
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