2002/917/EC: Council Decision of 3 October 2002 on the conclusion of the Interbus Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus

Published date26 November 2002
Subject MatterTransport,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 26 November 2002
EUR-Lex - 32002D0917 - IT

2002/917/CE: Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0011 - 0012


Decisione del Consiglio

del 3 ottobre 2002

relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(2002/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, e l'articolo 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al mandato del Consiglio del 7 dicembre 1995, la Commissione ha negoziato un accordo europeo concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus con i paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(2) Conformemente alla decisione del Consiglio del 18 giugno 2001, il 22 giugno 2001 l'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è stato sottoscritto a nome della Comunità.

(3) Al 30 giugno 2001, l'accordo era stato sottoscritto dalla Comunità europea e dai 13 paesi seguenti: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldova, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

(4) La conclusione dell'accordo Interbus contribuirà allo sviluppo delle relazioni di trasporto tra le parti contraenti; affinché possa entrare in vigore, dopo la firma, è necessario che quattro parti contraenti, ivi compresa la Comunità, lo abbiano approvato o ratificato.

(5) È pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'accordo Interbus,

DECIDE:

Articolo 1

La conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è approvata a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la...

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