2002/958/EC: Council Decision of 28 November 2002 concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Kingdom of Morocco derogating temporarily, as regards the importation into the Community of tomatoes originating in Morocco, from Agricultural Protocol No 1 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Published date | 10 December 2002 |
Date of Signature | 28 November 2002 |
Subject Matter | Fruit and vegetables,External relations,Association Agreement |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 333, 10 December 2002 |
2002/958/CE: Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 10/12/2002 pag. 0021 - 0022
Decisione del Consiglio
del 28 novembre 2002
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro
(2002/958/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro(1), (in prosieguo: accordo di associazione) in vigore dal 1o marzo 2000, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Regno del Marocco per concludere un nuovo accordo agricolo che prenda il posto dell'accordo esistente che si trasformerebbe in protocolli aggiuntivi all'accordo di associazione.
L'articolo 2 del protocollo n. 1 dello stesso accordo di associazione prevede l'applicazione, ai pomodori originari del Marocco, di un prezzo di entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati allo stesso articolo 2 nonché dell'articolo 3 di tale protocollo.
(2) Il regolamento (CE) n. 2264/2001...
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