2003/106/EC: Council Decision of 19 December 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade

Published date06 March 2003
Date of Signature26 September 2003
Subject MatterEnvironment,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 63, 06 March 2003
EUR-Lex - 32003D0106 - IT

2003/106/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/2003 pag. 0027 - 0028


Decisione del Consiglio

del 19 dicembre 2002

riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

(2003/106/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.

(2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Rotterdam l'11 settembre 1998.

(3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.

(4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale.

(5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.

(6) Il 28 gennaio 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi(3).

(7) La Comunità può pertanto approvare la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo...

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