2003/160/EC: Commission Decision of 7 March 2003 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 1301 and halon 1211 (notified under document number C(2003) 691)
Published date | 08 March 2003 |
Date of Signature | 07 November 2003 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 65, 08 March 2003 |
2003/160/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211 [notificata con il numero C(2003) 691]
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0029 - 0030
Decisione della Commissione
del 7 marzo 2003
che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211
[notificata con il numero C(2003) 691]
(2003/160/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),
considerando quanto segue:
(1) Nel corso del riesame previsto all'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato il settore militare e le altre parti interessate, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211.
(2) L'halon 1301 è attualmente usato per inertizzare i serbatoi dei caccia militari F-16. Al momento non esistono prodotti alternativi capaci di estinguere un incendio e impedire un'esplosione con un rapporto volume-peso accettabile per l'inertizzazione dei serbatoi degli aerei da combattimento. L'installazione e la messa in funzione sugli aerei F-16 di prodotti alternativi non sembra possibile nell'immediato futuro e certamente non prima del 31 dicembre 2003, quando tutti gli usi per i quali non è prevista una deroga dovranno essere eliminati in base all'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000. Occorre dunque aggiungere questo uso dell'halon 1301 all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.
(3) Sia l'halon 1301 che l'halon 1211 sono attualmente utilizzati nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore. Tuttavia, solo l'uso di halon 1301 rientra nella deroga prevista dal regolamento (CE) n. 2037/2000. La conversione di tali mezzi militari per sostituire l'halon 1211 con l'halon 1301 sarebbe costosa e controproducente per...
To continue reading
Request your trial