2003/160/EC: Commission Decision of 7 March 2003 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 1301 and halon 1211 (notified under document number C(2003) 691)

Published date08 March 2003
Date of Signature07 November 2003
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 65, 08 March 2003
EUR-Lex - 32003D0160 - IT 32003D0160

2003/160/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211 [notificata con il numero C(2003) 691]

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0029 - 0030


Decisione della Commissione

del 7 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211

[notificata con il numero C(2003) 691]

(2003/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

considerando quanto segue:

(1) Nel corso del riesame previsto all'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato il settore militare e le altre parti interessate, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211.

(2) L'halon 1301 è attualmente usato per inertizzare i serbatoi dei caccia militari F-16. Al momento non esistono prodotti alternativi capaci di estinguere un incendio e impedire un'esplosione con un rapporto volume-peso accettabile per l'inertizzazione dei serbatoi degli aerei da combattimento. L'installazione e la messa in funzione sugli aerei F-16 di prodotti alternativi non sembra possibile nell'immediato futuro e certamente non prima del 31 dicembre 2003, quando tutti gli usi per i quali non è prevista una deroga dovranno essere eliminati in base all'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000. Occorre dunque aggiungere questo uso dell'halon 1301 all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.

(3) Sia l'halon 1301 che l'halon 1211 sono attualmente utilizzati nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore. Tuttavia, solo l'uso di halon 1301 rientra nella deroga prevista dal regolamento (CE) n. 2037/2000. La conversione di tali mezzi militari per sostituire l'halon 1211 con l'halon 1301 sarebbe costosa e controproducente per...

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