2003/354/EC: Council Decision of 13 May 2003 authorising Germany to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Published date | 17 May 2003 |
Subject Matter | Value added tax,Taxation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 123, 17 May 2003 |
2003/354/CE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2003, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0047 - 0048
Decisione del Consiglio
del 13 maggio 2003
che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2003/354/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione(2),
considerando quanto segue:
(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 17 dicembre 2002, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga concessa loro dall'articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio(3).
(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 17 gennaio 2003.
(3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione l'IVA che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale modificato dall'articolo 28 di detta direttiva è giustificata dalla necessità di semplificare l'imposta sul valore aggiunto; essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
(4) La scadenza dell'autorizzazione è stata fissata al 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono mutati e sussistono tuttora.
(5) È opportuno limitare la...
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