2003/354/EC: Council Decision of 13 May 2003 authorising Germany to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes

Published date17 May 2003
Subject MatterValue added tax,Taxation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 17 May 2003
EUR-Lex - 32003D0354 - IT 32003D0354

2003/354/CE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2003, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0047 - 0048


Decisione del Consiglio

del 13 maggio 2003

che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2003/354/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(2),

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 17 dicembre 2002, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga concessa loro dall'articolo 1 della decisione 2000/186/CE del Consiglio(3).

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 17 gennaio 2003.

(3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione l'IVA che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale modificato dall'articolo 28 di detta direttiva è giustificata dalla necessità di semplificare l'imposta sul valore aggiunto; essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.

(4) La scadenza dell'autorizzazione è stata fissata al 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono mutati e sussistono tuttora.

(5) È opportuno limitare la...

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